Inammissibile il ricorso sul riparto di giurisdizione per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11051 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denuncia un vizio attinente al riparto di giurisdizione è inammissibile quando non riproduce nei passaggi essenziali i provvedimenti che costituiscono il presupposto storico e giuridico della vicenda, e in particolare la decisione del giudice amministrativo e i successivi atti del commissario ad acta. Il canone di specificità e completezza imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. condiziona l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, che resta precluso quando l’impugnazione è mutila. L’inammissibilità colpisce anche il motivo che deduce la mancata integrazione del contraddittorio, ove la parte non indichi i litisconsorti pretermessi e non dimostri le ragioni dell’integrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’amministrazione statale, chiedeva al giudice ordinario di accertare che l’inquadramento nella superiore area, già ottenuto, dovesse avere decorrenza dal 1° ottobre 2007 e non dal 1° gennaio 2009. Il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame. Rilevava che l’inquadramento derivava da un decreto dirigenziale fondato su un giudicato amministrativo e sulla successiva nomina di un commissario ad acta all’esito di ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. Ne traeva che anche l’atto di definitivo inquadramento e la relativa decorrenza rientravano nell’esecuzione della pronuncia del giudice amministrativo, con conseguente giurisdizione del giudice dell’ottemperanza. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza, formulata in via subordinata, di autorizzare la notifica del ricorso ai trentacinque candidati vincitori della graduatoria, quale espletamento degli incombenti di cui all’art. 371-bis cod. proc. civ. L’istanza è respinta: la norma disciplina il profilo dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, e riguarda l’ipotesi in cui sia la stessa Corte ad averla disposta. Quando invece la lamentata mancata integrazione si riferisce a un precedente grado, viene in rilievo non l’integrazione in cassazione, ma la verifica di fondatezza del vizio dedotto.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. (rectius art. 331 cod. proc. civ.), è dichiarato inammissibile. Il ricorso è mutilo sia nella ricostruzione dello sviluppo processuale del profilo, sia nella riproduzione dei passaggi fondamentali degli atti dai quali dovrebbe emergere il vizio. La ricostruzione è carente e confusa: si menziona un ordine di integrazione adottato dal giudice di primo grado, ma non si spiegano le ragioni per cui l’appellante avrebbe omesso la citazione diretta dei controinteressati già con l’atto di appello.
Tali carenze precludono l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, che presuppone l’ammissibilità del motivo (Cass. Sez. Un. n. 20181 del 2019; Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012). A ciò si aggiunge la confessata incapacità della parte di individuare i presunti litisconsorti, in contrasto con il costante orientamento che impone di indicarli e di dimostrare le ragioni dell’integrazione (Cass. Sez. L n. 5679 del 2020).
Anche il primo motivo è inammissibile. Il canone di specificità avrebbe imposto di riprodurre la decisione del TAR Lazio n. 1412/2011, sulla cui base si individuava l’ambito del giudizio di ottemperanza, e i successivi atti del commissario ad acta. La loro omissione preclude la valutazione nel merito, poiché l’inquadramento del contenuto di quegli atti è presupposto imprescindibile della decisione, alla luce dell’orientamento che esclude la giurisdizione del giudice ordinario quando il provvedimento di ottemperanza abbia deciso la questione e non sia stato impugnato (Cass. Sez. Un. n. 36027 del 2022; Cass. Sez. Un. n. 25160 del 2022; Cass. Sez. Un. n. 32626 del 2018), anche in relazione all’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. nella formulazione ratione temporis vigente.
Il ricorso è quindi dichiarato integralmente inammissibile. Nulla è statuito sulle spese, essendo l’amministrazione rimasta intimata. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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