Mutuo consenso e risarcimento per mancata riammissione dopo nullità del termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32412 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale per mutuo consenso costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione nei soli limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice di legittimità non può riesaminare gli aspetti in fatto della vicenda, né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e sia segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo per omessa valutazione di risultanze probatorie esplicitamente dedotte o per erronea attribuzione di notorietà, non per il diverso apprezzamento delle prove.

Il Fatto

Alcuni lavoratori avevano agito in giudizio nei confronti di un consorzio di bonifica per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata riammissione in servizio. Sentenze emesse in distinti giudizi, ormai passate in giudicato, avevano accertato la nullità del termine apposto ai contratti e ordinato il ripristino del rapporto a tempo indeterminato.

Il Tribunale aveva accolto le domande e liquidato le somme per ciascun lavoratore; la Corte d’appello aveva confermato la pronuncia. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso e depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 1372 cod. civ., sostenendo che i lavoratori non avevano mai chiesto la riammissione e che il rapporto si era sciolto per mutuo consenso. Il motivo è rigettato. La Corte ribadisce che la verifica della concorde volontà risolutiva è valutazione di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., tempo per tempo vigente.

Il Collegio richiama una consolidata linea interpretativa — Cass. n. 1841/2016, Cass. n. 2732/2016, Cass. n. 29781/2017, Cass. n. 13660/2018 e Cass. n. 13958/2018 — secondo cui non è consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza, quando questa non sia sorretta o sia smentita dagli elementi acquisiti. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valutato la convergenza di più elementi ed era pervenuta a una conclusione congruentemente motivata sulla mancata prova del mutuo consenso.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente aveva omesso di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, le sentenze che avevano dichiarato la nullità del termine, senza indicare dove fossero reperibili nel fascicolo. Richiamando il principio di autosufficienza e le Sezioni Unite n. 8950 del 2022, la Corte precisa che l’onere è soddisfatto riassumendo il contenuto degli atti o trascrivendone i passaggi essenziali, con l’indicazione della fase processuale in cui furono prodotti, come affermato anche in Cass. n. 12481 del 2022.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta solo se il giudice ometta di valutare risultanze di cui sia stata esplicitamente dedotta la decisività, oppure ponga a base della decisione fatti assunti come notori: nessuna delle due ipotesi ricorre. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la censura è proponibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a soggetto diverso, non quando contesti la valutazione delle prove (Cass. n. 15107 del 2013, Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 18092 del 2020). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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