Illegittimazione all’opposizione dell’obbligato solidale destinatario di distinta ordinanza-ingiunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13928 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981, il vincolo di solidarietà tra la persona giuridica e il trasgressore non comporta che l’obbligato in solido sia legittimato a impugnare l’ordinanza emessa nei confronti dell’obbligato principale e viceversa, stante l’autonomia delle rispettive posizioni. L’ordinanza-ingiunzione può essere opposta esclusivamente dal soggetto che ne è il diretto destinatario e al quale è stata notificata, nella qualità di responsabile dell’illecito o di obbligato solidale, mentre il destinatario di una distinta e separata ordinanza di ingiunzione è carente di interesse ad agire avverso l’altra. La censura di violazione o falsa applicazione di legge che si incentri su un accertamento fattuale diverso da quello compiuto dal giudice di merito è inammissibile, essendo precluso alla Corte di legittimità il diretto esame degli atti del processo in assenza di denuncia di un error in procedendo.
Il Fatto
La società e il suo legale rappresentante proponevano opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 1070/2021, emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione e per omesse o infedeli registrazioni nel Libro Unico del Lavoro. Il Tribunale dichiarava la carenza di interesse ad agire della società, osservando che l’ordinanza opposta era stata emessa nei confronti del solo obbligato principale, mentre nei confronti della società, quale obbligata in solido, era stata emessa una distinta ordinanza, la n. 1071/2021, non oggetto di opposizione.
La Corte d’appello, rigettato l’appello della società e accolto parzialmente quello del legale rappresentante, confermava l’ordinanza-ingiunzione limitatamente alla violazione relativa alle registrazioni. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli originari opponenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 6 della legge n. 689/1981 e dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo che la società, in qualità di obbligata in solido, fosse destinataria dell’ordinanza n. 1070/2021 e avesse quindi interesse ad impugnarla. La censura è stata dichiarata inammissibile.
Il Collegio ha evidenziato che la Corte territoriale non aveva affatto escluso la qualità di obbligata in solido della società, ma aveva accertato che, in tale veste, la stessa aveva ricevuto altra e distinta ordinanza-ingiunzione con il n. 1071/2021, mentre quella opposta era stata notificata al solo obbligato principale. Il vincolo di solidarietà, ha precisato la Cassazione, non legittima l’obbligato in solido ad impugnare l’ordinanza emessa nei confronti dell’obbligato principale, potendo l’ordinanza essere opposta solo dal soggetto che ne è il diretto destinatario.
Il motivo di ricorso, incentrato esclusivamente sulla dedotta violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un accertamento fattuale del contenuto dell’ordinanza diverso da quello compiuto dai giudici di merito. A questa Corte di legittimità, ha osservato il Collegio, è precluso il diretto esame degli atti del processo in relazione a una censura che non denuncia un error in procedendo né profila errori di interpretazione del contenuto dell’ordinanza opposta.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per la condanna alle spese della parte parzialmente vittoriosa, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Il regolamento delle spese è stato ritenuto coerente con il principio di soccombenza in base all’esito complessivo del giudizio: la società era rimasta totalmente soccombente, mentre nei confronti del legale rappresentante la pubblica amministrazione era rimasta vittoriosa quanto alla violazione confermata, con conseguente condanna degli appellanti, quali soccombenti, alla rifusione della metà delle spese.
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Nota della Redazione
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