Esenzione accise elettricità esclusa per cooperativa che cede ai soci (Cass. civ. Sez. V n. 1856 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sull’energia elettrica, l’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 spetta unicamente all’impresa di autoproduzione che consuma per sé l’energia prodotta da fonti rinnovabili; essa non si estende alla società cooperativa che cede l’energia ai propri soci. La nozione di autoproduttore contenuta nell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 è estranea alla materia fiscale e non individua i soggetti esentati. Trattandosi di norma agevolativa, l’esenzione è di stretta interpretazione e non è consentita né l’analogia né l’interpretazione estensiva. La previsione dell’art. 1, comma 911, legge n. 208/2015, che estende l’esenzione ai soci delle cooperative di produzione e distribuzione, ha natura innovativa e non interpretativa, con applicazione dal solo anno d’imposta 2016.
Il Fatto
Una società cooperativa aveva presentato domanda di rimborso delle accise versate negli anni 2014 e 2015, ritenendo applicabile in proprio favore l’esenzione sull’energia elettrica ceduta ai soci in forza dell’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso provvedimento di diniego, impugnato dalla cooperativa.
La Commissione tributaria di primo grado di Trento aveva parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso per la cessione ai soci, con esclusione di quanto ceduto in base a documentati contratti di somministrazione. La Commissione tributaria di secondo grado, accogliendo l’appello principale dell’Agenzia, aveva invece escluso l’esenzione, qualificato la norma del 2015 come innovativa e negato la violazione del legittimo affidamento. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la sentenza per violazione dell’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 e dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, sostenendo che i soci della cooperativa dovessero qualificarsi come autoproduttori e autoconsumatori. La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio consolidato secondo cui, in tema di accise, la società consortile che cede a titolo oneroso parte dell’energia alle consorziate non gode dell’esenzione, perché occorre che l’autoproduttore coincida con il consumatore dell’energia (Cass. n. 18863 del 2020; in termini Cass. n. 24169 del 2020, n. 19922 del 2020, n. 19456 del 2020, n. 33592 del 2019, n. 26142 del 2019).
Tale principio, affermato per i consorzi, è stato ritenuto estensibile alle cooperative. La norma di esenzione richiede che l’energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoproduzione: ove queste non consumino per sé, ma cedano a terzi, si è fuori dal campo applicativo della disposizione. I soci, soggetti non autoproduttori, sono cessionari di energia e la cooperativa assume nei loro confronti la qualità di fornitore, restando tenuta al pagamento dell’accisa.
La Corte ha escluso che la definizione di autoproduttore dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 possa influire sulla fattispecie fiscale. Il decreto Bersani regola il mercato interno dell’energia e i comportamenti degli operatori, perseguendo finalità concorrenziali in linea con la direttiva comunitaria, mentre il T.U. Accise, modificato dal d.lgs. n. 26/2007, persegue l’armonizzazione della tassazione delle accise. La definizione del decreto n. 79 del 1999 vale ai soli fini del medesimo decreto e non individua i soggetti esentati (Cass. civ. n. 23529 del 2008; Cass. n. 24169 del 2020).
La Corte ha inoltre negato che l’esenzione possa estendersi ai soci mediante interpretazione estensiva, trattandosi di norma agevolativa di stretta lettura, la cui dilatazione favorirebbe facili elusioni.
Il secondo motivo contestava la qualificazione come innovativa della previsione dell’art. 1, comma 911, legge n. 208/2015, che estende l’esenzione ai soci delle cooperative di produzione e distribuzione. La Corte ha rilevato che il successivo comma 999 fissa l’entrata in vigore della legge al 10 gennaio 2016 e che manca una espressa previsione di retroattività: l’esenzione per i soci si applica dunque solo dall’anno d’imposta 2016. Difetta inoltre una qualificazione interpretativa espressa e risultano pregressi dubbi esegetici, mentre la norma ha portata fortemente innovativa, estendendo un’esenzione prima chiaramente esclusa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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