Doppia conforme e onere di specificazione delle ragioni del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 1841 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello resa in ipotesi di doppia conforme, il ricorrente che deduca l’omesso esame di fatti decisivi e controversi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, al fine di dimostrare che esse sono tra loro diverse. Solo da tale diversità può escludersi l’operatività della regola preclusiva di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. Ove l’onere di specificazione non sia assolto, la censura è inammissibile. La regola sostanziale sulla portata della preclusione e quella processuale sull’onere di allegazione del ricorrente operano congiuntamente.
Il Fatto
La banca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 22 settembre 2020, che aveva rigettato il suo appello per la riforma della decisione del Tribunale di Pescara. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso per la revocazione dell’ordinanza con cui la banca era stata condannata al pagamento, in favore dell’odierna intimata, della somma di euro 274.174,00 oltre interessi legali, in adempimento di un mandato irrevocabile all’incasso.
La Corte di appello aveva confermato la decisione di prime cure, escludendo il dolo della controparte, la falsità dell’ordine irrevocabile di pagamento e la ricorrenza di forza maggiore o caso fortuito a giustificazione della mancata produzione documentale. Il ricorso è affidato a due motivi. L’intimata non ha spiegato alcuna difesa.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, per avere la Corte di appello confermato la decisione di primo grado sull’insussistenza del dolo revocatorio senza valutare gli elementi probatori addotti. Con il secondo motivo muove analoga censura con riferimento al vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., lamentando il mancato esame delle dichiarazioni rese dall’intimata nella seconda memoria istruttoria.
I motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che nella specie ricorre l’ipotesi di doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. In tale evenienza grava sul ricorrente che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce.
La finalità dell’onere è dimostrare che le ragioni delle due decisioni sono tra loro diverse e che, quindi, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame. Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. n. 5947 del 2023 e da Cass. n. 26774 del 2016.
Nel caso concreto la ricorrente non ha assolto tale onere. Opera pertanto la preclusione all’esame della censura, derivante dalla richiamata disposizione normativa. Il ricorso è consequently dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.
Nota della Redazione
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