Accise sul gas naturale esigibili al momento della fatturazione al consumatore finale (Cass. civ. Sez. V n. 34650 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sul gas naturale, l’art. 26 del d.lgs. n. 504/1995 individua il momento di esigibilità dell’imposta nella fatturazione al consumatore finale, non nell’effettiva immissione in consumo. La struttura dell’accisa è caratterizzata da una sfasatura tra il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, che sorge con la fabbricazione o l’importazione, e la condizione di esigibilità, costituita dall’immissione in consumo. Le cessioni intermedie, intervenute tra la cessione del fornitore a un operatore e l’acquisto ultimo del consumatore finale, non realizzano la condizione di esigibilità e sono sottratte alla pretesa impositiva, avendo mera rilevanza privatistica. L’adozione di un criterio di versamento diverso da quello legale, ancorché sostanzialmente equivalente, deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
Una società operante nel settore del gas naturale impugnava tre avvisi di pagamento per accise relative agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, insieme ai conseguenti atti di irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva appello. La Commissione tributaria regionale riformava la decisione di primo grado, ritenendo corretto il riferimento dell’Ufficio alla fatturazione quale momento di esigibilità dell’imposta, piuttosto che all’immissione in consumo del gas naturale. La società contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo concerne il criterio da seguire per il versamento delle accise. La Corte muove dalla ricostruzione della struttura dell’accisa, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui esiste una «sfasatura tra il fatto generatore dell’obbligazione tributaria e la condizione di esigibilità, ossia l’immissione al consumo». L’art. 2 del TUA delinea tale sfasatura: al comma 1 stabilisce quando sorge l’obbligazione, al comma 2 quando i diritti di accisa sono esigibili, al comma 3 prevede l’esigibilità anche quando venga accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo per beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione.
A regolare tale sfasatura interviene l’art. 1, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 504/1995, che definisce sospensivo il regime intercorrente tra il presupposto impositivo e la condizione di esigibilità. Il soggetto passivo è dunque tenuto al pagamento all’atto della fatturazione al consumatore finale, oppure quando si accerti il difetto delle condizioni di consumo agevolato, o comunque all’atto dell’immissione in consumo.
Con specifico riferimento al gas naturale, l’art. 26, primo comma, del TUA, nel testo applicabile ratione temporis, sottopone il prodotto ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali. Il successivo comma 7 individua quali obbligati al pagamento i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali. Ne deriva che, per il gas naturale, il momento dell’immissione in consumo coincide con la cessione al consumatore finale, mentre le cessioni intermedie restano estranee alla pretesa impositiva.
Quanto al momento di esigibilità, la Corte conferma che la legge privilegia il criterio della fatturazione rispetto a quello dell’effettiva immissione al consumo, richiamando le pronunce che fanno riferimento ai consumi fatturati e ricavando il criterio dalla previsione dell’art. 26, comma 7, del TUA. La Corte riconosce che il criterio dell’effettivo consumo è sostanzialmente equivalente a quello della fatturazione, ma rileva che l’adozione di un criterio diverso da quello legale avrebbe dovuto essere preventivamente comunicata all’Amministrazione, perché determina differenze di consumo di cui l’Erario deve essere messo a conoscenza.
Il secondo motivo, concernente la dedotta omessa pronuncia su alcuni rilievi della contribuente relativi ai conguagli e al quadro H della dichiarazione, è parimenti infondato. La Commissione tributaria regionale ha espressamente ritenuto tali rilievi assorbiti dall’accoglimento del motivo di appello dell’Agenzia. L’assorbimento non integra omessa pronuncia, configurabile solo quando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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