Crisi di liquidità non è forza maggiore per non punibilità delle accise (Cass. civ. Sez. V n. 34652 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La crisi di liquidità aziendale, derivante anche dal ritardo nei pagamenti degli enti pubblici, non integra la forza maggiore ai fini della causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997. Il concetto di forza maggiore va inteso secondo l’accezione penalistica: richiede un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo la coscienza e volontarietà della condotta. Il mero inadempimento, per quanto grave, di pubbliche amministrazioni debitrici è circostanza prevedibile. Anche in difetto della forza maggiore, nei diritti armonizzati spetta al giudice di merito valutare adeguatezza e proporzionalità della sanzione, disapplicando la norma interna incompatibile con il diritto unionale.
Il Fatto
La controversia riguarda un atto di irrogazione sanzioni per il mancato pagamento delle accise sull’energia elettrica, in relazione al conguaglio 2008 e ai primi due mesi del 2009. La società contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Veneto, in sede di rinvio, accoglieva l’appello riconoscendo la causa di non punibilità dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Il giudice del rinvio riteneva sussistenti sia l’elemento oggettivo — crisi economica generale e ritardo dei pagamenti da parte degli enti pubblici — sia quello soggettivo, avendo la società dimostrato di essersi attivata diligentemente. L’Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e accolti. Essi prospettano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, avendo la Commissione regionale qualificato la crisi economica come evento anormale e imprevedibile.
La Corte richiama i principi di diritto affermati in sede di rinvio: la crisi aziendale non costituisce forza maggiore e il relativo concetto va interpretato in conformità al diritto eurounitario. Esso postula un elemento oggettivo, dato da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, ossia il dovere dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento mediante misure appropriate, senza incorrere in sacrifici eccessivi.
La sentenza impugnata non rispetta tali principi. Sul piano oggettivo, la forza maggiore va riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti. Non risponde a tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, peraltro prevedibile, come affermato in Cass. n. 11111 del 06/04/2022 e Cass. n. 8844 del 03/04/2024, in linea con la Corte di giustizia (causa C-509/22, Girelli Alcool Srl).
Quanto all’elemento soggettivo, il riferimento al sacrificio eccessivo derivante dal ricorso al credito bancario resta generico e ripetitivo di quanto già ritenuto insufficiente. Lo stesso giudice del rinvio ha del resto affermato che gli enti pubblici pagano normalmente con ritardo e che la pratica degli anticipi su fattura è del tutto normale per le società commerciali.
La Corte aggiunge che, in tema di diritti armonizzati, anche quando il caso concreto non integri la forza maggiore, il giudice di merito deve comunque valutare l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, interpretando la normativa in conformità alla Costituzione e ai principi unionali e disapplicandola ove necessario, secondo Cass. n. 1743 del 24/01/2025. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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