Ricorso per cassazione inammissibile per esposizione oscura dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 31337 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., quando la narrativa dei fatti di causa risulti oscura o lacunosa, così da non consentire al giudice di legittimità una chiara e completa cognizione della controversia. I difetti di redazione dell’atto di impugnazione non comportano di per sé l’inammissibilità, salvo che si traducano in una esposizione inidonea a illustrare i motivi. Il ricorrente che proponga in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione nei gradi di merito e di indicare l’atto in cui vi ha provveduto, onde consentire il controllo ex actis. Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità, senza preventiva integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Terni ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, cod. proc. civ., contro il decreto di trasferimento di un immobile adottato all’esito di una procedura esecutiva. La vicenda trae origine dalla vendita, nell’ambito dell’esecuzione, della quota di comproprietà dell’immobile pignorato, già oggetto di un giudizio di divisione endoesecutiva.
La ricorrente deduce l’invalidità dell’ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento, per l’asserita esistenza di un diritto di abitazione in favore di altra condividente e per le modalità di individuazione delle quote trasferite. Lamenta, inoltre, un difetto di terzietà del professionista delegato alla vendita. Hanno resistito con distinti controricorsi due delle parti intimate, mentre gli altri soggetti sono rimasti solo intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva, in via preliminare, che il ricorso non è stato notificato a una società che pure era parte del giudizio di merito, ponendosi quale contraddittore necessario. Osserva, tuttavia, che in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità è superfluo provvedere all’integrazione del contraddittorio, richiamando il principio secondo cui il rispetto della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento quando l’attività processuale risulterebbe ininfluente sull’esito del giudizio.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che l’esposizione della vicenda sostanziale e processuale è oscura e farraginosa. A titolo esemplificativo, la sentenza della Corte d’appello, dalla quale risulterebbe il diritto di abitazione posto a base dei primi due motivi, viene indicata come “sentenza impugnata”, senza che ne sia riprodotto il contenuto neppure in sintesi.
Il Collegio rammenta che i difetti di redazione del ricorso non comportano di per sé l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., salvo che non si risolvano in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa. Tale è il caso in esame, perché la ricorrente non soddisfa l’onere di illustrare i motivi di opposizione proposti sin dalla fase sommaria, facendo apparire le censure, almeno in parte, come nuove.
La Corte richiama quindi il principio per cui il ricorrente che proponga in sede di legittimità una questione implicante un accertamento di fatto, non trattata nella sentenza impugnata, ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione nei gradi di merito e di indicare l’atto in cui vi ha provveduto, onde consentire il controllo ex actis. Il ricorso non è conforme all’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., applicabile nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che esige una chiara esposizione dei fatti. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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