Frodi carosello e litisconsorzio necessario dei soci nella società di persone (Cass. civ. Sez. V n. 1662 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP nei confronti di una società di persone, l’unitarietà della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria e la sua automatica imputazione ai soci impongono il litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo che costoro prospettino questioni personali. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Nei giudizi di legittimità tale vizio di rito è rilevabile d’ufficio e ne deriva la cassazione senza rinvio con rimessione degli atti al primo giudice. In materia di frodi IVA, invece, l’amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni semplici, spostando sul contribuente l’onere di provare la propria estraneità e buona fede.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice impugnava dinanzi alla CTP un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per il periodo d’imposta 2011, recuperava a tassazione una maggiore IRAP e una maggiore IVA, oltre accessori. Il recupero si fondava su plurime operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, ricostruite come frodi carosello.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo la pretesa dell’Ufficio basata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La CTR, in accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia e rigetto dell’incidentale della società, ribaltava l’esito. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la tardività dell’appello principale dell’Agenzia, sostenendo che la spedizione postale fosse avvenuta l’11 ottobre 2016, oltre il termine del 10 ottobre 2016. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché la ricorrente non ha riprodotto né descritto il documento su cui fondava l’assunto, violando i principi di autosufficienza.

Il motivo è comunque manifestamente infondato. Rileva solo il giorno della consegna dell’atto all’ufficio postale, non quello della presa in carico, poiché la materiale lavorazione della spedizione è attività sottratta al controllo del notificante. La CTR ha correttamente invocato Corte cost. n. 477 del 2002 e Corte cost. n. 28 del 2004. L’appello risulta quindi tempestivamente proposto.

Rigettato il primo motivo, la Corte ha escluso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, la delibazione degli ulteriori profili è stata impedita da un rilievo officioso, ancora di rito: la non integrità del contraddittorio rispetto ai soci.

La questione riguarda (anche) una ripresa di imposta diretta, l’IRAP, contestata in un avviso unitamente all’IVA, e trova il suo fondamento nell’art. 5 d.P.R. n. 917/1986. Il ricorso introduttivo era stato proposto dalla sola società in accomandita semplice, senza che fosse stato integrato il contraddittorio nei confronti dei soci, già in primo grado.

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008: l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi ai soci comportano che il ricorso proposto dalla società o da uno dei soci riguardi inscindibilmente società e soci, salvo questioni personali. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario e l’obbligo di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992.

Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., la Corte ha quindi rilevato la nullità dell’intero giudizio e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rimettendo gli atti al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nel rispetto dell’integrità del contraddittorio e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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