Accise energia elettrica: pagamento tardivo non è ravvedimento operoso (Cass. civ. Sez. V n. 849 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento delle accise sull’energia elettrica effettuato dopo la notifica dell’atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni non integra ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, poiché difetta il requisito temporale e manca il versamento delle sanzioni nella misura ridotta. Il danno erariale sussiste per il solo fatto del versamento oltre il termine di legge, senza che assuma rilievo l’integrale corresponsione del tributo. La compensazione tra credito di imposta e debito erariale non opera prima della espressa autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria al trasferimento del credito da una provincia all’altra.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva un atto di contestazione di sanzioni per il ritardato pagamento delle accise sull’energia elettrica relative all’anno 2014. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società, che proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’impugnazione, rilevando che la contribuente aveva corrisposto l’intero importo e che l’Ufficio aveva riconosciuto la possibilità di compensazione, con conseguente insussistenza di danno. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 e degli artt. 53, 55 e 56 del d.lgs. n. 504/1995. La società non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i tre motivi, articolati in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e li ritiene complessivamente fondati. Il nodo giuridico attiene alla qualificazione del pagamento tardivo e alla configurabilità del danno erariale in presenza di crediti compensabili.

Il primo passaggio è decisivo: la contribuente non ha contestato il credito vantato dall’Amministrazione e ha versato integralmente il dovuto solo a seguito dell’emissione dell’avviso di pagamento. Tale versamento, pacificamente tardivo, non può costituire ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, perché intervenuto dopo la notificazione dell’atto di accertamento e senza il pagamento delle sanzioni nella misura prevista dalla norma.

La Corte rigetta anche la tesi dell’insussistenza del pregiudizio per l’Erario. Il danno è all’evidenza riconducibile al versamento oltre il termine previsto dalla legge: la circostanza che l’importo sia stato integralmente corrisposto non elide il pregiudizio, che si collega alla mora nell’adempimento e non alla definitiva perdita della prestazione.

Sul terzo motivo, relativo alla compensazione, la Corte precisa che, sebbene la legge consenta il trasferimento del credito di imposta da una provincia all’altra, tale operazione deve essere espressamente autorizzata dall’Amministrazione finanziaria. Prima di tale autorizzazione la compensazione non può in alcun modo operare con il debito erariale, che va quindi estinto nei termini previsti. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti Cass. n. 18618 del 11/07/2019 e Cass. n. 1668 del 26/01/2021.

In conclusione il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame e per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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