Disoccupazione spetta se la reintegra non è eseguita per fallimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 848 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di disoccupazione, ai fini della spettanza dell’indennità, sussiste quando l’ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro non venga di fatto eseguito. L’annullamento del licenziamento e la ricostituzione ex tunc del rapporto non escludono lo stato di bisogno se il datore di lavoro è fallito e l’insinuazione al passivo è rimasta priva di effetto per insufficienza dell’attivo. In tale ipotesi l’Inps non può ripetere l’indennità di disoccupazione corrisposta, non essendo configurabile un indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore volta a dichiarare illegittime le trattenute operate dall’Inps a titolo di ripetizione d’indebito dell’indennità di disoccupazione. L’indennità era stata percepita dopo il licenziamento e fino all’annullamento giudiziale dello stesso, con ordine di reintegrazione e condanna al risarcimento.
Il giudice di appello riteneva che l’indennità spettasse perché la reintegrazione non era stata attuata e nulla era stato pagato: il datore di lavoro era poi fallito e l’insinuazione al passivo non aveva prodotto alcun risultato per mancanza di attivo. Avverso tale pronuncia l’Inps proponeva ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 3, R.D.L. n. 1827/1935, in riferimento agli artt. 18 legge n. 300/1970 e 2033 cod. civ. Sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel parificare alla disoccupazione la posizione del lavoratore, poiché a seguito dell’annullamento del licenziamento e dell’ordine di reintegra il rapporto di lavoro era stato ricostituito ex tunc.
La Corte ha ritenuto il motivo non fondato, richiamando l’orientamento consolidato (Cass. 28295/2019, Cass. 17793/2020, Cass. 29450/2021), secondo cui la condizione di disoccupazione sussiste quando l’ordine di reintegra non viene nei fatti eseguito. Il principio è stato ribadito da Cass. 24950/2021 e, per l’indennità di mobilità, da Cass. 22850/2022.
Il Collegio ha valorizzato la piena analogia della fattispecie decisa: lavoratore licenziato che aveva ottenuto l’annullamento del licenziamento e l’ordine giudiziale di reintegrazione, senza però essere stato di fatto reintegrato né risarcito delle retribuzioni perdute per il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro, con insinuazione al passivo rimasta inutile per insufficienza dell’attivo.
La ricostituzione formale del rapporto non è dunque sufficiente a escludere lo stato di disoccupazione quando l’ordine di reintegra resta ineseguito. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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