Omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 29433 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., non si configura quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione i fatti costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, ancorché la pronuncia non dia conto di tutte le risultanze istruttorie. L’omessa valutazione di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio, salvo che il ricorrente indichi con specificità il fatto storico controverso, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente e la sua decisività. La valutazione delle prove resta riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Chi denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori deve trascrivere le circostanze oggetto di prova, dimostrare il nesso eziologico tra il diniego e l’errore addebitato e che la decisione sarebbe stata diversa.
Il Fatto
La società ricorrente propone opposizione allo stato passivo del fallimento di altra società, chiedendo l’ammissione al passivo per una somma complessiva di oltre quattro milioni di euro, articolata in crediti per cessione di crediti, finanziamenti, interessi e caparra. Il tribunale rigetta l’opposizione, ritenendo non adeguatamente dimostrati in giudizio i fatti costitutivi dei crediti azionati e superflua l’attività istruttoria richiesta.
Avverso il decreto la società propone ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., per assenza di motivazione, e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il fallimento resiste con controrosorso. Il Presidente propone la definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e la ricorrente chiede la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara inammissibili. Il punto di partenza è la natura del sindacato di legittimità: la valutazione delle prove costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e le conclusioni sulla ricostruzione fattuale non sono sindacabili in cassazione, salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Il giudice di legittimità richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e di Cass. n. 9253 del 2017: l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio, al pari della loro errata valutazione, quando gli accadimenti fattuali rilevanti come fatti costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, anche se la pronuncia non ha dato conto di tutte le risultanze istruttorie.
Non basta quindi lamentare la mancata valutazione di emergenze istruttorie. Il ricorrente deve indicare con specificità, nel rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., il fatto storico controverso, il dato dal quale esso risulti esistente e la sua decisività, riproducendo la precisa risultanza e allegando l’atto processuale che ne costituisce la fonte. Nel caso concreto la ricorrente non ha illustrato l’effettiva risultanza dei fatti dagli atti in termini da imporne il riconoscimento in sede di ammissione al passivo.
Quanto alla dedotta anomalia motivazionale, la Corte ribadisce che l’art. 360 n. 5 c.p.c., letto secondo l’art. 12 preleggi, riduce il sindacato al “minimo costituzionale”: rilevano solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile. Il tribunale ha invece valutato le prove e indicato le ragioni del rigetto in modo non apparente né contraddittorio.
Infine, sulla mancata ammissione delle prove, la Corte richiama Cass. n. 4178 del 2007 e Cass. n. 23194 del 2017: il ricorrente deve dimostrare il nesso eziologico tra il diniego e l’errore addebitato e che la pronuncia sarebbe stata diversa. Onere rimasto inadempiuto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96, comma 3° e 4°, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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