Accise, il rimborso non dipende dal deposito contabile (Cass. civ. Sez. V n. 25562 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 10, lett. c), legge n. 448/1998, consistente nello sconto sul prezzo del gasolio da riscaldamento per gli utenti delle zone non metanizzate, non è condizionato all’istituzione di un deposito contabile presso il deposito commerciale di prelievo. Tale adempimento, non previsto da alcuna fonte primaria, costituisce un requisito meramente formale: il regolamento attuativo non può introdurre condizioni capaci di incidere sul diritto di chi ha praticato la riduzione del corrispettivo sino al punto di negarlo. Le condizioni formali di accesso all’esenzione dalle accise, rimesse all’autonomia procedurale degli Stati membri, devono rispettare i principi di equivalenza, effettività e proporzionalità propri del diritto dell’Unione; la violazione di requisiti formali non può rimettere in discussione la tassazione dei prodotti energetici conformemente ai presupposti sostanziali della direttiva 2003/96.

Il Fatto

La società contribuente, titolare di deposito commerciale e fornitrice di gasolio per riscaldamento, chiedeva all’Ufficio delle Dogane il riconoscimento del beneficio fiscale di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), legge n. 448/1998, per le forniture effettuate a clienti residenti in comuni non ancora serviti dalla rete metanizzata. Il beneficio consiste in uno sconto sul prezzo di vendita, pari a 0,12911 euro per litro ceduto.

L’Ufficio rigettava le istanze, ritenendo che la mancata istituzione del deposito contabile presso il deposito commerciale di prelievo determinasse un vulnus nel sistema di vigilanza fiscale. La società impugnava i provvedimenti di diniego dei rimborsi dell’accisa. La Commissione tributaria provinciale di Ancona accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale delle Marche respingeva l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 10, lett. c), della legge n. 448/1998 e dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 361/1999.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla ricostruzione della fattispecie: l’art. 8, comma 10, lett. c), legge n. 448/1998, dopo aver disposto per finalità ecologiche un aumento delle accise sul gasolio da riscaldamento, ha previsto che i maggiori introiti fossero impiegati per ridurre il prezzo pagato dagli utenti finali delle zone a clima più rigido, neutralizzando per costoro l’aumento dell’accisa. La norma non stabiliva le modalità attuative del beneficio, rinviando a un regolamento di attuazione, adottato con il d.P.R. n. 361/1999, che all’art. 1, comma 3, impone ai fornitori di annotare i quantitativi agevolati e di presentare istanza bimestrale, e al comma 6 prevede i controlli dell’Amministrazione.

La Corte rileva un contrasto inconsapevole in seno alla stessa Sezione. Un primo indirizzo richiede l’istituzione del deposito contabile e l’osservanza delle incombenze dell’art. 1 del d.P.R. n. 361/1999, tra cui l’annotazione delle generalità degli utilizzatori finali (Cass. n. 2478/2020; Cass. n. 25243/2019). Un indirizzo opposto, non citato dai precedenti richiamati, accoglie l’interpretazione orientata alla ratio dell’intervento normativo e al superamento dell’interpretazione letterale delle disposizioni regolamentari (Cass. n. 10733/2014): il regolamento non può introdurre elementi idonei a incidere sul diritto del soggetto che ha praticato la riduzione del corrispettivo sino a negarlo.

Delle due letture va preferita quella di Cass. n. 10733/2014, perché conforme all’evoluzione del diritto dell’Unione. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle condizioni sostanziali di esenzione dalle accise di cui alla direttiva 2003/96 (Corte giust. 22 dicembre 2022, Shell Deutschland Oil, causa C-553/21): le condizioni formali e procedurali non sono precisate dal diritto dell’Unione e spettano all’autonomia procedurale degli Stati membri, purché rispettino i principi di equivalenza e di effettività. Il principio di proporzionalità impone agli Stati membri mezzi che pregiudichino il meno possibile i principi stabiliti dalla normativa dell’Unione; il potere discrezionale degli Stati non può rimettere in discussione il principio secondo cui i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo.

Ne segue che la violazione di requisiti formali non può rimettere in discussione la tassazione conforme ai presupposti sostanziali della direttiva (Corte giust. 7 novembre 2019, Petrotel-Lukoil, causa C-68/18; ne fa applicazione Cass. n. 14259/2025). Nel caso concreto nessuna disposizione di fonte primaria condiziona l’operatività dell’accredito all’istituzione del deposito contabile, quando il titolare dell’impianto di approvvigionamento non sia anche titolare del rapporto commerciale. La società ha quindi diritto al rimborso, una volta incontestato l’avvenuto riconoscimento dello sconto ai soggetti indicati dalla norma. Le spese di legittimità sono compensate in ragione del contrasto inconsapevole e dell’evoluzione della giurisprudenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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