Spese di mantenimento dei figli non deducibili dal reddito professionale (Cass. civ. Sez. V n. 17941 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le spese sostenute per il mantenimento dei figli non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. Esse non rientrano tra quelle di cui all’art. 54 t.u.i.r., che ammette in deduzione i soli costi effettivamente sostenuti, inerenti e documentati nell’esercizio dell’arte o professione. Il relativo onere trova considerazione esclusivamente sul piano delle detrazioni per carichi di famiglia, nei limiti e alle condizioni dell’art. 12 t.u.i.r.. È nulla, per motivazione contraddittoria, la sentenza che imponga all’Ufficio di rideterminare il reddito tenendo conto del 50 per cento delle spese di mantenimento senza chiarirne il titolo giuridico e senza accertarne l’esistenza.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, esercente la professione di avvocato, tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. In assenza di dichiarazione dei redditi, l’Ufficio accertava ai fini Irpef, Irap e Iva un maggior imponibile in ragione dei compensi percepiti nell’esercizio della professione.

Il contribuente impugnava gli atti davanti alla CTP di Milano, che accoglieva il ricorso. La CTR Lombardia, in accoglimento parziale dell’appello dell’Ufficio, annullava la sentenza di primo grado limitatamente al recupero a tassazione delle spese di mantenimento dei figli portate in deduzione e al recupero dell’Irap. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, con i quali l’Ufficio denuncia la violazione degli artt. 54, 12, 10 e 3 t.u.i.r., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, oltre alla nullità della sentenza per motivazione apodittica e per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

La Corte premette che nel controricorso il contribuente rappresenta di vantare il diritto alla detrazione per carichi di famiglia della metà di quanto previsto dall’art. 12 t.u.i.r., essendo coniugato con prole e avendo il coniuge già usufruito della detrazione al 50 per cento. Rileva tuttavia che la sentenza impugnata non si è affatto limitata a riconoscere tale detrazione.

La CTR, accogliendo il gravame, aveva dissentito dal primo giudice sull’assunto che non vi fosse prova degli elementi negativi di reddito, precisando che è facoltà del contribuente chiedere la detrazione dei costi, purché provati. Aveva poi imposto all’Ufficio di rideterminare l’imponibile tenendo conto del 50 per cento delle spese di mantenimento dei figli.

La Corte richiama il principio secondo cui la mancanza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, si configura quando la motivazione manchi del tutto o quando le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 6626 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).

Nel caso di specie la motivazione è lacunosa e contraddittoria. Non chiarisce se il mantenimento dei figli rilevi ai sensi dell’art. 12 t.u.i.r., mai menzionato, o quale deduzione di costi. Alla premessa sulla necessaria considerazione dei costi fa seguire, senza spiegarne il nesso, l’onere per l’Ufficio di rideterminare il reddito, senza chiarire quali siano le spese de quibus.

La statuizione è inoltre errata in diritto. Le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale sono deducibili se effettivamente sostenute, inerenti e documentate, secondo il regime dell’art. 54, commi da 2 a 6-bis, t.u.i.r. È pertanto escluso che i costi per il mantenimento dei figli possano essere dedotti dal reddito da lavoro autonomo. La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto, cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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