Inammissibile il parere sull’accollo contributivo degli amministratori locali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 179 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È oggettivamente inammissibile, per difetto del carattere di generalità e astrattezza, la richiesta di parere con cui l’ente locale domandi alla Sezione regionale di controllo concrete indicazioni operative sulla risposta da fornire all’istanza di accollo contributivo avanzata da un ex amministratore e sulle determinazioni future verso gli amministratori lavoratori autonomi. L’attività consultiva ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 non può sostanziare forme di co-amministrazione né di consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, perché sovvertirebbe il principio di divisione dei poteri. Il quesito che imponga l’interpretazione di una norma disciplinante diritti soggettivi di natura patrimoniale è riservato al giudice competente e realizza un’interferenza con le funzioni giurisdizionali.
Il Fatto
Un ente locale ha chiesto un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in ordine all’istanza con cui un ex sindaco — che durante il mandato aveva continuato a svolgere la libera professione forense — ha richiesto il versamento dei contributi previdenziali a carico del Comune, ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 267/2000.
In origine l’amministrazione aveva respinto la pretesa, richiamando il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile. Dopo una pronuncia della Corte di cassazione in materia di accollo contributivo, l’istanza è stata riproposta per il periodo di mandato. Il quesito prospettato dall’ente investiva sia l’obbligo di corrispondere gli importi già versati all’ente previdenziale professionale, sia le determinazioni da assumere in caso di richieste analoghe future.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha scrutinato in via preliminare i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il primo aspetto il parere è stato ritenuto ammissibile, essendo l’istanza proveniente dal sindaco quale legale rappresentante dell’ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL.
Diverso l’esito sul piano oggettivo. Il quesito non verte su dubbi interpretativi, ma invoca concrete indicazioni operative su due fronti: la risposta all’istanza dell’ex amministratore e le scelte future verso gli amministratori lavoratori autonomi.
Secondo la Sezione un simile responso invaderebbe la sfera di discrezionalità dell’ente. La funzione consultiva non può tradursi in co-amministrazione né in consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, eventualmente finalizzata a precostituire un esonero di responsabilità, come affermato dalla deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG.
La Sezione rileva inoltre che decidere nel merito imporrebbe di confrontarsi con una pronuncia del giudice civile in materia di diritti soggettivi patrimoniali. La decisione richiamata ha ricondotto il beneficio alla sola quota forfetaria minima obbligatoria, determinata dal decreto ministeriale attuativo, escludendo che l’accollo presupponga la rinuncia all’attività professionale. Su tali posizioni la giurisdizione competente è altra.
Il principio è confermato dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG, che esclude l’ammissibilità dei quesiti propedeutici a provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altre giurisdizioni. Entrambi i quesiti sono stati pertanto dichiarati oggettivamente inammissibili.
Nota della Redazione
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