Dissesto ente locale sanzioni amministratori richiedono nesso causale e colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 35 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto di un ente locale costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione, nei confronti degli amministratori, delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dall’art. 248, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000. Pur trattandosi di responsabilità sanzionatorie, devono sussistere tutti i presupposti della responsabilità amministrativa e, in particolare, il nesso di causalità tra la condotta ascritta a ciascun convenuto e il dissesto, nonché uno stato soggettivo caratterizzato quanto meno dalla colpa grave. La sola appartenenza a un organo collegiale non basta a fondare la responsabilità: diversamente si configurerebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sulla qualifica ricoperta. La sanzione pecuniaria, infine, va parametrata alle indennità spettanti e non a quelle effettivamente corrisposte, salvo che risulti provata la rinuncia del convenuto alla percezione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal dissesto finanziario di un comune, dichiarato con deliberazione consiliare, e dal conseguente giudizio promosso dalla Procura erariale per l’accertamento della responsabilità amministrativa di diversi amministratori locali: il sindaco, alcuni componenti della giunta e del consiglio comunale, tra cui il consigliere con delega al bilancio.
Con decreto n. 3 del 2023 il Giudice monocratico aveva accertato la responsabilità del sindaco e del consigliere con delega al bilancio, condannando il primo a una sanzione pecuniaria e dichiarando i presupposti per le sanzioni interdittive, mentre aveva escluso ogni responsabilità per i componenti della giunta e per gli altri consiglieri, non ravvisando loro specifici compiti di gestione finanziaria, né la colpa grave, né il nesso causale con il dissesto. La Procura ha proposto opposizione ex art. 135 c.g.c., chiedendo l’estensione delle sanzioni agli altri convenuti e la rideterminazione degli importi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’opposizione erariale e conferma integralmente il decreto opposto. Il punto di partenza è la natura della responsabilità: la dichiarazione di dissesto è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell’art. 248 t.u.e.l., perché la giurisprudenza contabile richiede che ricorrano tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, ossia il nesso di causalità e la colpa grave.
Ad avviso della Corte, la tesi contraria condurrebbe a una responsabilità oggettiva fondata sulla sola carica ricoperta, in contrasto con la finalità stessa della norma sanzionatoria. La Procura, del resto, imputa ai componenti degli organi collegiali non già l’adozione di specifici atti gestionali causativi del dissesto, ma soltanto la partecipazione alle delibere in materia economico-finanziaria.
L’istruttoria, inoltre, evidenzia una situazione di difficoltà finanziaria insormontabile, derivante da una gestione caotica imputabile al responsabile finanziario dell’ente e dalla scarsa attendibilità dei documenti contabili. Lo stesso estremo tecnicismo di tali documenti — con riguardo ai fondi e agli accantonamenti per passività potenziali — esclude che ai singoli amministratori possa rimproverarsi una colpa grave, dovendosi essi rimettere alle valutazioni dei tecnici e alle assicurazioni del sindaco e dell’assessore al bilancio.
La ricostruzione del Giudice monocratico trova conforto, secondo il Collegio, in una analoga fattispecie decisa dalla Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria con sentenza n. 84 del 2022, che richiama il principio di proporzionalità e di gravità della colpa, limitando la responsabilità al sindaco e all’assessore al bilancio.
Quanto alla quantificazione, la Sezione concorda con la Procura nel senso che le sanzioni vadano rapportate alle indennità spettanti e non a quelle corrisposte, per evitare che i ritardi nei pagamenti si traducano in un beneficio per i responsabili; nel caso concreto, tuttavia, i convenuti hanno dato prova di avere rinunciato in tutto o in parte alle indennità, sicché nessuna rideterminazione è dovuta. Le spese di lite e del giudizio sono infine compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità e della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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