L’onere di previa ricerca dei dirigenti interni nei ruoli dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 176 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico dirigenziale a soggetto esterno ai ruoli presuppone la dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’infruttuosa ricerca delle professionalità necessarie all’interno di tutti i propri ruoli dirigenziali, complessivamente considerati, e non dei soli ruoli della dirigenza amministrativa. L’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 impone un onere di previa verifica della carenza di professionalità interne, sicché l’attivazione di tale canale in assenza di tale ricognizione integra violazione di legge. Il sistema dei commi 5, 5-bis e 6 del medesimo art. 19 delinea un ordine di priorità piramidale che non tollera equiparazione tra canali di reclutamento diversi: l’omesso richiamo, nel bando, al canale del comma 5-bis priva i dirigenti di ruolo di altre amministrazioni del diritto di preferenza rispetto ai soggetti esterni privi di qualifica. Il controllo preventivo di legittimità si estende agli atti presupposti del provvedimento sottoposto a visto, nella misura in cui ne inficiano la legittimità.
Il Fatto
Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in seno al Ministero dell’istruzione e del merito, ha conferito con decreto un incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive a un soggetto privo di qualifica dirigenziale, con decorrenza dal 6 maggio 2024 e durata triennale. L’atto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il controllo preventivo di legittimità.
Il bando di interpello era rivolto in via principale ai dirigenti del ruolo unico del Ministero preposti a strutture amministrative, e in subordine a persone di particolare qualificazione professionale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Il Magistrato Istruttore ha formulato rilievi, dubitando della legittimità del provvedimento e dell’atto presupposto; le controdeduzioni dell’amministrazione non sono state ritenute idonee a superarli, con conseguente deferimento al Collegio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal rilievo che il controllo preventivo si estende agli atti presupposti del provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20/1994, quando ne condizionano la legittimità. L’attenzione si appunta quindi sull’avviso pubblico in base al quale è stata individuata la professionalità da incaricare.
Viene in rilievo il sistema di provvista dirigenziale dei commi da 1 a 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, che considera assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti privi della qualifica, in coerenza con la regola costituzionale del concorso. La Sezione richiama le deliberazioni della Sezione centrale di controllo n. 36/2014, n. 5/2018 e n. 4/2022, le deliberazioni della Sezione Campania n. 165/2021 e n. 60/2024, la propria precedente n. 23/2024, nonché Cons. Stato, Sez. VII, n. 10627 del 2023.
Il Collegio osserva che l’ordinamento del Ministero annovera ulteriori ruoli dirigenziali oltre a quello amministrativo, segnatamente la dirigenza scolastica e la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. Ne deriva che l’amministrazione ha l’onere di cercare le professionalità idonee in tutti i ruoli, complessivamente considerati. La tesi dell’USR, secondo cui esplorabili sarebbero solo i ruoli della dirigenza amministrativa, si fonda su un errore logico-giuridico e non è condivisibile.
La Sezione rileva inoltre che l’amministrazione non ha contemplato nel bando il canale del comma 5-bis dell’art. 19, dal quale deriva, per i dirigenti di altre amministrazioni, il diritto di preferenza rispetto ai soggetti esterni. L’argomentazione relativa all’asserito esaurimento del contingente di posti conferibili ai sensi del comma 5-bis è priva di pregio: la riforma operata dall’art. 3, comma 3-bis, del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 113/2021, ha disposto la cessazione dell’efficacia delle percentuali a decorrere dall’8 agosto 2021. Il riferimento a una norma non più in vigore incardina il provvedimento su un falso presupposto di diritto.
Infine, il Collegio afferma che gli atti di programmazione e indirizzo dell’amministrazione centrale devono conformarsi al quadro normativo, evitando di imporre agli uffici periferici soluzioni organizzative che alterino l’assetto ordinamentale definito dalla legge primaria. L’assenza dei presupposti del legittimo ricorso alla dirigenza esterna induce a ritenere l’atto adottato in violazione di legge per contrasto con il combinato disposto dei commi 5, 5-bis e 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. La Sezione ricusa il visto e la registrazione del decreto.
Nota della Redazione
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