Difetto di giurisdizione contabile sulla promozione di carriera del militare in congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 4 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo e si radica quando il rapporto pensionistico costituisce l’elemento identificativo del petitum sostanziale. Restano escluse le controversie che trovano fondamento immediato e diretto nel pregresso rapporto di lavoro, anche se formulate dopo la cessazione dal servizio e pur con riflessi indiretti sul trattamento di quiescenza. La domanda di riconoscimento della promozione a una qualifica superiore, mai richiesta in costanza di servizio e proposta a distanza di anni dal collocamento in congedo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro non privatizzato. In tali casi il provvedimento amministrativo di diniego non è impugnabile in via caducatoria davanti al giudice contabile.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano collocato in congedo illimitato dal 14.10.2003 per riforma e titolare di pensione privilegiata, ha impugnato la nota del 25.5.2020 con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto la sua richiesta di avanzamento alla qualifica di Maresciallo.

Il bando del dicembre 2018 richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, l’essere in servizio alla data del 31.12.2016; il ricorrente, già in congedo, non aveva potuto prendervi parte. Egli ha sostenuto che il passaggio alla qualifica di maresciallo è ad anzianità e che il Ministero avrebbe violato l’art. 21 d.lgs. n. 196/1995 e gli artt. 1051-bis e 1084 del d.lgs. n. 66/2010, chiedendo l’annullamento del diniego, il riconoscimento della promozione e le differenze sui ratei pensionistici.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha preliminarmente dichiarato la contumacia del Ministero della Difesa, non costituitosi. Ha poi esaminato d’ufficio il profilo della giurisdizione, già sottoposto alle parti con ordinanza n. 190/2023 ai sensi degli artt. 7, comma 2, c.g.c. e 101, comma 2, c.p.c..

La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la giurisdizione contabile in tema di pensioni ha carattere esclusivo, radicandosi sulla materia: vi rientrano tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico sia l’elemento identificativo del petitum sostanziale, restando la Corte competente a delibare gli atti del pregresso rapporto di impiego solo al fine di dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza (richiamata Cass. Sez. Un. n. 12722 del 2005).

È stato richiamato anche il potere di esaminare in via incidentale provvedimenti definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico del dipendente, quando costituiscano presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione (richiamate Cass. Sez. Un. n. 8317 del 2010 e Cass. Sez. Un. n. 896 del 2018, nonché Corte conti, Sez. III, n. 340/2018 e Sez. I, n. 364/2017).

Nel caso concreto, tuttavia, il rapporto previdenziale non costituisce l’elemento identificativo del petitum: il ricorso è diretto essenzialmente a ottenere un avanzamento di carriera, sia pure con riflessi indiretti sul rapporto previdenziale. Tale avanzamento non è mai stato richiesto in costanza di servizio ed è reclamato davanti al giudice delle pensioni a quasi vent’anni dal collocamento in congedo. Nel pregresso rapporto di impiego, inoltre, non risulta mai intervenuto un provvedimento sullo status del dipendente relativo al passaggio di grado, da delibare in quella sede.

La Corte ha concluso che la controversia trova fondamento immediato e diretto nel pregresso rapporto di lavoro non privatizzato, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo (richiamate Corte conti, Toscana, n. 44/2021 e Corte conti, Abruzzo, n. 735/2006), ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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