Accollo debito d’imposta e compensazione con credito inesistente per difetto identità soggettiva (Cass. civ. Sez. V n. 31865 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di accollo negoziale del debito d’imposta, l’utilizzo in compensazione di un credito dell’accollante è precluso, perché i debiti e i crediti non fanno capo al medesimo soggetto, come richiesto dall’art. 17 d.lgs. n. 241/1997. Tale preclusione sussisteva già prima dell’introduzione dell’espressa previsione dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria l’accollo di debiti erariali assume efficacia di accollo interno: debitore resta l’accollato e l’assenza di identità soggettiva impedisce all’accollante di compensare i debiti tributari altrui con i propri crediti d’imposta. La compensazione così eseguita riguarda un credito inesistente, per difetto dei requisiti soggettivi, con applicazione della sanzione dal cento al duecento per cento e non di quella del trenta per cento.
Il Fatto
Una società in liquidazione ha effettuato, per gli anni 2018 e 2019, compensazioni di crediti d’imposta con debiti tributari di terzi, in forza di contratti di accollo. L’amministrazione finanziaria ha emesso un atto di recupero del credito per indebite compensazioni, contestando anche la misura delle sanzioni.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso della società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto parzialmente l’appello, riconoscendo la spettanza del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, ma confermando l’illegittimità delle compensazioni per credito IVA effettuate tramite accollo e la sanzione irrogata nella misura del cento per cento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la violazione dell’art. 8 legge n. 212/2000 e dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997. La ricorrente sostiene che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 d.l. n. 124/2019, nessuna norma vietasse la compensazione dei debiti accollati con i crediti dell’accollante, e che il limite “nei confronti dei medesimi soggetti” riguardi i soggetti pubblici e non i privati.
La Corte dichiara i primi due motivi manifestamente infondati. Nell’accollo negoziale per l’assolvimento del debito d’imposta, l’utilizzo in compensazione di un maggior credito dell’accollante è precluso: i debiti e i crediti non afferiscono al medesimo soggetto. L’art. 17 d.lgs. n. 241/1997 consente la compensazione solo quando debiti e crediti fanno capo allo stesso soggetto, non essendo ammessa la compensazione con debiti altrui. La preclusione sussisteva anche prima dell’espressa previsione dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 124/2019.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, rispetto all’amministrazione finanziaria, l’accollo di debiti erariali ha solo efficacia di accollo interno: il debitore resta l’accollato e, anche a parità di annualità, l’assenza di identità soggettiva impedisce tanto all’accollante di compensare i debiti tributari altrui con i propri crediti, quanto di pretendere che i propri debiti si compensino con i crediti dell’accollante. La decisione impugnata è conforme a tale consolidato orientamento, al punto da configurare l’inammissibilità dei motivi ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ.
Il terzo motivo, sulla sanzione, è infondato. La misura del cento per cento è stata ricondotta all’inesistenza del debito con cui è stata attuata la compensazione. Il Collegio distingue l’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471/1997, che sanziona al trenta per cento l’utilizzo di un credito esistente in misura superiore a quella spettante, dall’art. 13, comma 5, che sanziona dal cento al duecento per cento l’utilizzo di crediti inesistenti. Nel caso concreto il credito era privo dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, poiché l’accollante è soggetto diverso dall’accollato: è preclusa ab imis la compensabilità.
La Corte osserva che la compensazione disconosciuta rientra nella definizione di credito inesistente di cui all’art. 1, comma 1, lett. g-quater), d.lgs. n. 74/2000, come modificato dal d.lgs. n. 87/2024, trattandosi di credito privo dei requisiti soggettivi. Il ricorso è rigettato. In punto di spese, la Corte applica l’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite sul procedimento per la decisione accelerata: la mancata adesione alla proposta, poi confermata, configura abuso del processo.
Nota della Redazione
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