Raddoppio dei termini e frode carosello: prova e diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 31867 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni, dimostrando che il fornitore è privo di dotazione personale e strumentale adeguata e che l’operazione si inserisce in una frode. Una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare di aver adoperato la massima diligenza esigibile, non rilevando la regolarità della contabilità e dei pagamenti. Il raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000; il giudice tributario, se richiesto, controlla con prognosi postuma i presupposti dell’obbligo di denuncia. La censura che invoca una ricostruzione alternativa del fatto è inammissibile, perché sollecita un riesame di merito.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2014, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA indebitamente detratta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Secondo l’accertamento, il fornitore originario aveva ceduto carburante in regime di non imponibilità a falsi esportatori abituali, i quali lo avevano rivenduto a operatori ritenuti cartiere; la società contribuente aveva acquistato il prodotto dalle società interposte.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello, confermando la legittimità del recupero e delle sanzioni. La società ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo l’omessa pronuncia sul termine di accertamento e la violazione delle regole sull’onere della prova. L’Agenzia non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa del raddoppio dei termini: l’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 collegava il raddoppio alla violazione che comporta obbligo di denuncia per i reati del d.lgs. n. 74 del 2000. Il d.lgs. n. 128 del 2015 è intervenuto sulla disciplina e il comma 132 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015 ha dettato il regime transitorio, mantenendo il raddoppio per i periodi d’imposta precedenti in caso di obbligo di denuncia.

La società sosteneva che il giudice di appello avesse omesso di verificare i presupposti della denuncia, essendo la comunicazione intervenuta in prossimità della scadenza. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il giudice tributario deve compiere una valutazione ora per allora, accertando se l’Amministrazione abbia agito con imparzialità o abbia fatto uso pretestuoso delle disposizioni, con onere probatorio a carico dell’Amministrazione. Nel caso concreto, il quadro indiziario ricostruito corrisponde al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000: si configura, al più, un rigetto implicito, non un’omessa pronuncia.

Il secondo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: assolto l’onere sulla natura fittizia del fornitore e sulla mancanza di diligenza del cessionario, spetta al contribuente la prova contraria. L’apprezzamento degli elementi probatori è riservato al giudice di merito e censurabile solo se il convincimento si fondi su elementi privi di gravità, precisione e concordanza. La parte non può limitarsi a una ricostruzione alternativa del fatto.

Il ricorso è rigettato. La Corte applica l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. e condanna la ricorrente al pagamento di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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