Inammissibile il ricorso sulla direttiva indennizzi vittime di reato violento (Cass. civ. Sez. III n. 20623 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La direttiva 2004/80/CE prescrive, quale presupposto indefettibile per il riconoscimento dell’indennizzo in favore della vittima, l’accertamento della commissione di un reato intenzionale violento. Ove difetti tale accertamento, la pretesa risarcitoria e indennitaria nei confronti dello Stato è estranea all’ambito applicativo della direttiva stessa. Il motivo di ricorso che, sotto le forme della violazione di legge, solleciti una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile. La questione di interpretazione del diritto dell’Unione non è rilevante quando il ricorso è inammissibile, difettando il nesso con l’oggetto del giudizio principale. La fattispecie anteriore all’entrata in vigore della disciplina di recepimento resta, in ogni caso, fuori dall’ambito temporale della direttiva.
Il Fatto
I genitori di un giovane, trovato morto nei pressi di un fiume, convenivano davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia, chiedendo il risarcimento dei danni per il mancato tempestivo recepimento della direttiva 2004/80/CE e per la mancata individuazione del responsabile.
Il Tribunale rigettava la domanda. Il G.i.p. presso il Tribunale di Cremona aveva disposto l’archiviazione, escludendo azioni violente riconducibili a terzi. La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello per carenza di interesse, non essendo stata impugnata la ratio fondata sull’insussistenza del reato. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione con un unico motivo, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla direttiva e agli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Sostengono che l’indennizzo non possa essere precluso quando risulti impossibile accertare l’autore del reato, richiamando la giurisprudenza unionale sul sistema di indennizzo delle vittime di ogni azione violenta.
La Corte rileva che il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, i ricorrenti richiedono una diversa ricostruzione del fatto, non una falsa applicazione di norme. Dall’altro, le censure sulla motivazione omessa o apparente sono inammissibili a norma dell’art. 348-ter c.p.c., presupponendo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Sul piano sostanziale, il Tribunale e la Corte d’appello hanno fondato la decisione sull’insussistenza del presupposto della direttiva 2004/80/CE: la mancanza di un accertamento di un reato intenzionale violento. La Corte d’appello ha congruamente motivato l’inammissibilità dell’appello perché non erano state formulate specifiche critiche alla ratio decidendi di primo grado. Il ricorso si limita a ritrascrivere le conclusioni dell’atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
La reiterata richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non è accoglibile per difetto di rilevanza, potendo il giudice unionale rifiutare di statuire quando è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’oggetto del giudizio principale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 10107 del 2021. La Corte osserva inoltre che la fattispecie risale all’anno 2003 e si colloca fuori dall’ambito temporale della direttiva, il cui recepimento era previsto entro il 1° gennaio 2006, con applicazione ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005, come precisato dall’art. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 204.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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