Accollo delle imposte non legittima l’atto impositivo verso l’accollante (Cass. civ. Sez. V n. 9353 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accollo volontario del debito d’imposta, stipulato tra acquirente e venditori, non incide sull’obbligazione tributaria originaria e non determina alcuna successione nel lato passivo. L’accollante non assume la qualità di soggetto passivo del tributo, ma solo quella di obbligato in forza di titolo negoziale. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei suoi confronti i poteri di accertamento e di esazione, né emettere atti impositivi, dovendo agire in via ordinaria per l’adempimento dell’obbligo contrattuale. Il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. esige che il sacrificio patrimoniale sia sopportato dal soggetto cui l’obbligazione si riferisce.
Il Fatto
Una società acquirente di un immobile, retrocesso in favore degli alienanti con sentenza passata in giudicato, stipulava l’atto di trasferimento assumendo a proprio carico, tra l’altro, le imposte di registro, trascrizione e catasto derivanti dalla retrocessione. Presentava poi denuncia di avveramento della condizione sospensiva, avendo pagato al Ministero della Difesa la somma dovuta.
L’Ufficio notificava avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni, relativo alla registrazione della sentenza di retrocessione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione in accoglimento dell’appello erariale. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è respinto. La Corte rileva che la Commissione regionale, sia pure sinteticamente, ha esplicitato la ratio decidendi, individuando nella pattuizione contrattuale la fonte dell’obbligo di pagamento delle imposte. La motivazione, anche ove apodittica, non è meramente apparente e consente il controllo del percorso logico-giuridico.
Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ricostruisce la vicenda: con sentenza della Corte di Appello di Messina era stata pronunciata la retrocessione dell’immobile subordinatamente al versamento del prezzo; con atto pubblico i retrocedenti trasferivano l’immobile alla società, con accollo del debito verso il Ministero e pattuizione delle imposte a carico dell’acquirente.
La Corte richiama l’art. 8, comma 2, dello Statuto del Contribuente (legge n. 212/2000), dichiarato non applicabile ratione temporis, che ammette l’accollo senza liberazione del contribuente originario. Per la normativa previgente, applicabile alla data di stipula dell’atto, richiama le Sezioni Unite n. 28162 del 26/11/2008: chi assume l’impegno di pagare imposte dovute da un terzo non diventa soggetto passivo del rapporto tributario, ma obbligato per titolo negoziale, sicché l’Amministrazione non può emettere atti impositivi nei suoi confronti.
La Corte richiama poi le Sezioni Unite n. 6882 dell’8/3/2019, che hanno ribadito la concezione soggettiva della capacità contributiva: il sacrificio economico deve essere sopportato dal soggetto cui l’obbligazione si riferisce. L’art. 53 Cost. esclude che l’obbligo possa gravare su soggetto privo di capacità contributiva e che altri possa accollarsi il carico altrui.
Applicando tali principi, l’Amministrazione non poteva esercitare i poteri di accertamento e di esazione verso l’accollante, ma solo verso i venditori, tenuti per legge. L’accollo interno non ha inciso sull’obbligazione originaria tra accollato e creditore. Conseguentemente, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., il ricorso introduttivo è accolto, con compensazione delle spese di merito e condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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