Recupero crediti d’imposta e avviso bonario nel controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. V n. 13898 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, il recupero di un credito d’imposta indicato dal contribuente in misura non spettante è legittimo e non richiede la previa comunicazione di irregolarità quando l’operazione si risolva in un riscontro meramente cartolare tra i dati esposti nella dichiarazione e quelli presenti nell’anagrafe tributaria. La comunicazione di irregolarità è dovuta solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non quando il disconoscimento del credito emerga in modo obiettivo dal dato dichiarativo e dalla sua correlazione con l’omessa dichiarazione dell’anno di maturazione. Il controllo così effettuato non implica valutazioni giuridiche o estimative e integra uno dei casi tipici di accertamento formale, restando salva la facoltà del contribuente di documentare in giudizio la spettanza del credito.
Il Fatto
Una società impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Messina una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione modello Unico 2008 per l’anno 2007. L’Ufficio aveva disconosciuto un credito d’imposta per incrementi occupazionali in aree svantaggiate, esposto in dichiarazione, rilevando che nell’anno precedente il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione. La società eccepiva, tra l’altro, la mancanza dell’avviso bonario che, a suo avviso, doveva precedere la notifica della cartella, e il difetto dei presupposti del controllo automatizzato.
La CTP accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e riconosceva la legittimità dell’atto, compensando le spese di entrambi i gradi. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, incentrati proprio sulla necessità della comunicazione preventiva di irregolarità.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente perché riferiti al medesimo nucleo censoreo, sono stati rigettati. La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina: l’art. 36-bis, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione di correggere gli errori materiali e di calcolo e di ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista o non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. Il comma 3 prevede che l’esito del controllo sia comunicato al contribuente, mentre l’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 impone l’invito a chiarire solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Su questa base la Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui la comunicazione di irregolarità non va inviata quando vi sia stata mera omissione del versamento dovuto in base all’autoliquidazione, né in caso di semplice ritardo nel versamento. Il quadro è stato poi definito dalle Sezioni Unite n. 17758 del 2016, che hanno superato il diverso indirizzo secondo cui l’esame delle questioni giuridiche esulerebbe dal controllo automatico. Per il supremo consesso, ove il credito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale — perché diverso o, più radicalmente, perché la dichiarazione non è stata presentata — è pienamente legittimo l’uso dell’accertamento automatico.
La Corte valorizza il riferimento normativo ai dati e agli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e a quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. Il controllo si svolge con strumenti informatici che correlano i dati dichiarati e le informazioni reperibili nell’anagrafe. La mancata presentazione della dichiarazione, quale dato omissivo, consente dunque il ricorso al controllo automatico. Il raffronto tra la dichiarazione e l’anagrafe tributaria rappresenta uno dei casi più semplici di verifica meramente formale, senza valutazioni estimative, e il contribuente resta libero di documentare in giudizio l’avvenuta presentazione della dichiarazione ritenuta omessa.
Nel caso concreto, l’Ufficio si è limitato a disconoscere il credito derivante dall’investimento in aree svantaggiate, senza alcuna valutazione di questioni giuridiche: la non spettanza emergeva sia dai dati della dichiarazione per il 2007 sia dall’omessa dichiarazione per il 2006, dato questo presente nell’anagrafe tributaria. La CTR ha quindi fatto corretta applicazione dei principi richiamati. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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