Sospensione per pregiudizialità solo ex art. 337 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9541 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., e non già ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il quale opera solo nei casi in cui la sospensione necessaria sia imposta da una disposizione specifica e debba attendersi il passaggio in giudicato della decisione pregiudicante. Il giudice della causa pregiudicata può sospendere il processo, conformarsi alla decisione impugnata ovvero decidere in modo difforme, motivando la diversa valutazione sulla sussistenza delle ragioni di opportunità della sospensione. L’omessa trascrizione della sentenza pregiudicante e la critica generica del suo accertamento rendono inammissibile il motivo di ricorso per mancanza di specificità.
Il Fatto
La controversia origina da un giudizio monitorio avente ad oggetto le spettanze di un lavoratore, fondate sul riconoscimento della natura subordinata di un rapporto inizialmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa. Un’ordinanza del tribunale, resa in sede sommaria, aveva riconosciuto la subordinazione, dichiarato la nullità del licenziamento e condannato la società al risarcimento, seguita dall’opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
Nel parallelo giudizio di opposizione il tribunale aveva accolto le ragioni della società. La Corte d’appello, in sede di reclamo, aveva poi riformato tale pronuncia sul punto della subordinazione. La società aveva quindi chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di legittimità; la Corte d’appello aveva respinto l’istanza e confermato la subordinazione, condannando la società al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto. Contro questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi deducono la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e, in subordine, dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale sospeso il processo in presenza di un giudizio pregiudicante sulla natura subordinata del rapporto. Il terzo motivo censura il merito dell’accertamento della subordinazione.
La Corte ha innanzitutto escluso la configurabilità della sospensione necessaria, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 10027/2012: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso dallo stato originario di lite, giustificando l’esecuzione provvisoria e l’autorità della sentenza, con la conseguenza che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. opera solo quando sia imposta da una disposizione specifica.
Quanto alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., la Corte ha confermato il consolidato indirizzo di legittimità, richiamando anche Cass. n. 30106/2024. Dinanzi a una causa pregiudicante decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato, il giudice può sospendere il processo, conformarsi alla decisione impugnata oppure decidere in modo difforme, motivando. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva motivato le ragioni per cui il processo non doveva essere sospeso e la soluzione sulla subordinazione doveva essere condivisa.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità: la società si è limitata a una critica generica dell’accertamento della subordinazione, senza trascrivere la sentenza pregiudicante e richiamando soltanto il ricorso contro di essa, a sua volta rigettato nella medesima udienza.
Il ricorso è stato pertanto complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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