Accordi di prossimità e deroghe alla disciplina del lavoro intermittente (Cass. civ. Sez. V n. 3353 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli accordi di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, possono derogare alla disciplina generale del lavoro intermittente, ivi compreso il limite di età, purché sottoscritti da rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e finalizzati a obiettivi collettivi esplicitamente indicati, quali l’incremento dell’occupazione e della competitività aziendale. L’efficacia erga omnes dell’accordo presuppone il rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, qualificata come eccezionale dalla giurisprudenza costituzionale. L’accertamento della volontà negoziale e delle finalità perseguite costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali. La contestazione generica della rappresentatività sindacale non determina alcuna inversione dell’onere della prova.

Il Fatto

Il lavoratore, assunto con due contratti a tempo determinato di natura intermittente dalla società datrice, adiva il giudice del lavoro chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti e il riconoscimento di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, in subordine a part-time indeterminato. Il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso; la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, censurando la legittimità degli accordi aziendali del 2016, asseritamente privi dei requisiti dell’art. 8 d.l. n. 138/2011, e deducendo violazioni in tema di onere della prova, interpretazione del contratto e motivazione apparente. La società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 8 d.l. n. 138/2011, che consente la stipulazione di contratti collettivi aziendali o territoriali con efficacia erga omnes, a condizione che siano sottoscritti da rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e destinati a perseguire obiettivi collettivi. Tali accordi possono derogare a norme di legge e a contratti collettivi nazionali, con l’unico limite della disciplina sui licenziamenti discriminatori.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 221/2012 e n. 52/2023), che ha qualificato la disciplina come eccezionale e ne ha condizionato l’efficacia generale al rispetto di tutti i presupposti normativi, la Corte osserva che la differenza tra contratto collettivo aziendale ordinario e accordo di prossimità risiede proprio nell’efficacia, estesa a tutti i lavoratori solo nel secondo caso, salvo dissenso espresso da lavoratori o sindacati.

La Corte ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito, che hanno qualificato gli accordi aziendali come contratti di prossimità, valorizzando le premesse in cui le parti manifestavano la volontà di dare attuazione alla contrattazione di secondo livello. L’omesso riferimento testuale alla norma derogata non inficia la validità dell’accordo, poiché l’accertamento della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, ove adeguatamente motivato.

Quanto alla rappresentatività sindacale, la Corte esclude che il giudice abbia invertito l’onere della prova: la contestazione del lavoratore era generica e priva di allegazioni. Il riferimento alla mancata allegazione, pur pleonastico, non inficia il nucleo motivazionale, fondato su una corretta interpretazione degli atti. La pubblicità e la conoscibilità dell’accordo risultano garantite dal richiamo espresso nei contratti individuali.

Nel merito delle deroghe, la Corte conferma che l’art. 8 non limita le deroghe ad alcune parti della normativa richiamata, sicché la deroga al limite di età del contratto intermittente è legittima. Le censure sull’interpretazione dell’ambito applicativo dell’accordo (limitato, secondo il ricorrente, ai soli reparti produttivi) si risolvono in una diversa lettura del materiale negoziale, non consentita in sede di legittimità. Infine, inammissibili o infondate risultano le doglianze su motivazione apparente, violazione dell’art. 112 c.p.c. e gestione del DVR, non emergendo alcuna violazione del diritto di difesa dal diverso supporto informatico utilizzato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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