Errore revocatorio: escluso per lo sgravio a favore del coobbligato (Cass. civ. Sez. 5 n. 19232 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere può formare oggetto di ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la sentenza sia viziata da un errore di fatto consistente nell’erronea supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto decisivo, la cui verità risulti esclusa o stabilita in base ad atti del giudizio. La valutazione degli effetti dello sgravio dell’imposta disposto a favore di uno dei condebitori solidali sull’intera obbligazione tributaria, e quindi la verifica del venire meno della pretesa anche nei confronti dell’altro coobbligato, integra una questione giuridica, il cui apprezzamento esula dall’ambito di rilevanza dell’errore di fatto e non può essere censurato in sede di legittimità se la motivazione della decisione non è apparente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella esattoriale notificatagli quale coobbligato per il pagamento dell’imposta di registro. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; in appello, la Commissione tributaria regionale, preso atto dello sgravio integrale dei carichi effettuato a favore dell’altro coobbligato, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il contribuente proponeva ricorso per revocazione, sostenendo che lo sgravio riguardasse solo la posizione del coobbligato e che il suo giudizio fosse ancora pendente, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
La Cassazione, con ordinanza n. 6464/2018, accoglieva il ricorso avverso tale declaratoria di inammissibilità, cassava la sentenza e rinviava alla Commissione regionale, affermando che la pronuncia di cessazione della materia del contendere può, in astratto, essere impugnata per revocazione. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale respingeva nuovamente il ricorso per revocazione, ritenendo insussistente l’errore. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la violazione dell’art. 63 e 65 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Ha ritenuto che la Commissione regionale, in sede di rinvio, avesse correttamente esaminato il merito dei presupposti della revocazione, valutando che lo sgravio dell’imposta nei confronti del coobbligato, per effetto del principio di solidarietà tributaria, avesse natura “totale” e quindi operasse anche a favore degli altri coobbligati. La Corte ha precisato che la contestazione di tale valutazione non è proponibile tramite il rimedio della revocazione, il quale è limitato all’erronea supposizione dell’esistenza di un documento o di un fatto di causa, e non può essere utilizzato per ridiscutere le conseguenze giuridiche di un atto, come lo sgravio, che attengono a una questione di diritto.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamentava la motivazione apparente della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, secondo cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come nel caso di motivazione apparente, caratterizzata da argomentazioni che non rendono percepibili le ragioni della decisione.
Nel caso di specie, la sentenza della Commissione regionale ha individuato chiaramente il fondamento del proprio ragionamento decisorio, basato sul principio della solidarietà tributaria e sul riconoscimento che il contribuente nulla doveva per l’imposta. La Corte ha quindi concluso che il percorso motivazionale è logico e sufficiente a consentire il controllo di conformità logico-giuridica, rigettando il ricorso.
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Nota della Redazione
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