Imu: rileva la data di consegna al vettore per la decadenza, non la conoscenza dell’atto (Cass. civ. Sez. 5 n. 10239 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, per la notifica dell’avviso di accertamento è un termine rigido, insuscettibile di interruzione, la cui osservanza va verificata con riguardo alla data in cui l’ente impositore o il concessionario ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notificazione, ossia la consegna dell’atto al vettore postale, e non alla successiva data in cui lo stesso è entrato nella sfera di conoscenza del contribuente. Diversamente, il termine di prescrizione del credito tributario decorre solo dopo la definitività dell’accertamento. Ai fini dell’agevolazione IMU sulla prima casa è necessario che il contribuente abbia fissato la residenza anagrafica nell’immobile, non essendo sufficiente la mera dimora abituale. Infine, l’atto di accertamento emesso dal concessionario della riscossione non richiede il visto di esecutorietà di cui all’art. 52, lett. d), d.lgs. n. 546/1992, che attiene alla sola fase della riscossione a mezzo ruolo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune, per il tramite del concessionario per la riscossione, recuperava l’IMU non versata per l’anno 2017 su un’unità immobiliare, deducendo l’esenzione quale prima casa. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania rigettava il gravame, ritenendo non provata la residenza anagrafica nell’immobile e tempestivo l’accertamento, grazie alla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto respinto il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava la confusione tra decadenza e prescrizione, sostenendo che l’avviso doveva ritenersi tardivo in quanto giunto a sua conoscenza solo dopo la scadenza del termine, pur con la sospensione emergenziale. La Suprema Corte ha chiarito che il termine di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 ha natura decadenziale ed è volto a garantire il corretto instaurarsi del rapporto tributario. Per la sua verifica rileva esclusivamente la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti per la notifica del primo atto impositivo, e non quella in cui l’atto è pervenuto al contribuente. Nel caso di specie, l’affidamento dell’atto al vettore postale era avvenuto nel gennaio 2023, entro il termine del 27 marzo 2023 risultante dalla sospensione ex art. 67, comma 1, d.l. n. 18/2020.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il richiamo alla dichiarazione resa in sede di compravendita, riaffermando che il requisito della residenza anagrafica nell’immobile è condizione necessaria per fruire dell’agevolazione IMU sulla prima casa. Nel caso di specie, tale circostanza non era contestata e non era mai stata fissata.
Infine, la Corte ha escluso la lamentata invalidità dell’avviso per difetto di sottoscrizione, confermando che il visto di esecutività di cui all’art. 52, lett. d), d.lgs. n. 546/1992 riguarda la riscossione a mezzo ruolo e non la fase di accertamento. Per quest’ultima, è sufficiente la sottoscrizione dell’atto da parte del legale rappresentante del concessionario, che esercita le funzioni pubbliche in forza di un contratto di concessione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e, avendo confermato la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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