Deposito postale del ricorso e notifica rinnovata: validità del ricorso in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 24593 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna del plico all’ufficio postale, dovendosi ritenere che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, senza che rilevi la successiva consegna alla cancelleria oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ. La notificazione del ricorso avviata nel termine e non perfezionatasi per trasferimento del difensore del controricorrente, quindi rinnovata senza ritardo, è tempestiva. In tema di motivazione apparente, è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nelle ipotesi di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità.

Il Fatto

Nel 2003 un soggetto ha convenuto in giudizio due germani chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e la restituzione dei frutti. La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento della proprietà esclusiva di un fabbricato e di un garage e per il rimborso delle migliorie apportate a beni danneggiati dal sisma.

Il Tribunale ha respinto le domande riconvenzionali e, con la sentenza definitiva, ha disposto lo scioglimento della comunione con assegnazione di lotti e condanne a conguagli e frutti. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; i controricorrenti hanno eccepito improcedibilità e inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina le eccezioni processuali e le ritiene infondate. Quanto all’improcedibilità, gli stessi controricorrenti indicano quale termine per il deposito il 24 novembre 2020: in tale data il plico risulta spedito, e la Corte richiama il principio secondo cui rileva la consegna all’ufficio postale, non la successiva consegna alla cancelleria oltre il termine dell’art. 369 cod. proc. civ. (Cass. n. 684/2016).

Quanto all’inammissibilità per notifica tardiva, il ricorso doveva essere notificato entro il 30 ottobre 2020 e in tale data la ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio. La notificazione non si è perfezionata perché il difensore del controricorrente è risultato trasferito, ma è stata subito rinnovata, perfezionandosi il 4 novembre 2020: il ricorso è dunque tempestivamente notificato, in linea con Cass. Sez. Un. n. 14594/2016.

Nel merito, il primo motivo deduce travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in ordine al rigetto della domanda sulle migliorie. La Corte rileva che non si configura il travisamento (sulla nozione richiama Cass. Sez. Un. n. 5792/2024), trattandosi piuttosto di mancata considerazione di un elemento di prova non decisivo: il documento invocato, infatti, attesta pagamenti effettuati per conto della madre, confermando la ratio della sentenza impugnata.

Il secondo motivo lamenta motivazione apparente ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 8038/2018, la Corte ribadisce che è denunciabile solo l’anomalia attinente all’esistenza della motivazione in sé, restando esclusa la rilevanza del difetto di sufficienza. I vizi non sono ravvisabili e la censura è formulata in modo non specifico.

Il terzo motivo è inammissibile, poiché chiede una rivalutazione di dichiarazioni testimoniali e documenti non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo, che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, è anch’esso inammissibile: ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto non è proponibile il motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. In caso di doppia conforme il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5947/2023), indicazione che manca. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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