Licenziamento disciplinare, prova dell’addebito e insindacabilità in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26614 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la prova dell’addebito e la sua imputabilità al lavoratore sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo consentita la sollecitazione di un diverso esame delle risultanze istruttorie. Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre soltanto quando il giudice ometta di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione, non chiarendo su quali prove abbia fondato il proprio convincimento. Non integra tale vizio la motivazione che, pur sintetica, indichi in modo analitico gli elementi posti a fondamento del convincimento. La mancata ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica d’ufficio costituisce valutazione di fatto insindacabile in cassazione, non essendo censurabile la sentenza che non ammetta detti mezzi senza indicarne le ragioni, dovendosi ritenere per implicito che non ne sia stata ravvisata la necessità.
Il Fatto
Una società di autolinee contestava a un proprio dipendente, addetto all’erogazione del carburante ai mezzi aziendali, di essersi indebitamente appropriato di una modesta quantità di gasolio durante il turno. All’esito del procedimento disciplinare, la società lo licenziava.
Il lavoratore impugnava il licenziamento davanti al Tribunale, che rigettava il ricorso sia nella fase sommaria del rito introdotto dalla legge n. 92/2012, sia all’esito dell’opposizione. La Corte d’Appello di Palermo rigettava poi il gravame. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deducendo la violazione degli artt. 5 legge n. 604/1966 e 2697 c.c. assumeva che la Corte territoriale avesse ritenuto provati il fatto e la sua imputabilità senza che l’onere probatorio fosse stato assolto dalla datrice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per plurime ragioni: il ricorso non si confrontava con le specifiche motivazioni con cui la Corte d’Appello aveva escluso la tesi dell’errore di trascrizione dei litri erogati, valorizzando la perfetta corrispondenza tra i dati annotati sulle schede dei singoli veicoli e sul foglio carburanti, nonché la prassi aziendale diretta a prevenire simili errori, emersa dalla prova testimoniale.
Il motivo è stato inoltre dichiarato infondato, poiché la Corte territoriale non ha invertito la regola dell’onere della prova a carico del datore di lavoro, ma, sulla base di tale corretta premessa, lo ha ritenuto adempiuto.
Quanto al secondo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 111 Cost., 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale vizio ricorre solo quando il giudice ometta di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione. Ha ricordato che la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, risultante dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Nella specie nessuno dei vizi è stato ravvisato, avendo la Corte territoriale analiticamente indicato gli elementi del proprio convincimento.
Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione delle prove testimoniali, è stato dichiarato inammissibile: rientra nella facoltà discrezionale del giudice di merito ammettere le prove ritenute ammissibili e rilevanti, e la valutazione sulla superfluità o genericità è insindacabile in cassazione. Il ricorso che lamenti la mancata ammissione di un mezzo di prova deve illustrarne la decisività, nella specie non evincibile dai capitoli trascritti.
Il quarto motivo, sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, è stato dichiarato infondato poiché la Corte territoriale aveva articolato una specifica motivazione sull’inconducenza della richiesta. I motivi quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono stati parimenti rigettati: la Corte territoriale ha ritenuto provata l’appropriazione sulla base della ricostruzione indiziaria delle annotazioni, e la conclusione tratta non costituisce praesumptio de praesumpto, bensì indicazione della valenza dimostrativa riconosciuta ai fatti storici accertati. Il settimo motivo, sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame del secondo motivo di reclamo, è stato rigettato, emergendo dal testo il rigetto implicito di quel motivo, che postulava la fondatezza della tesi difensiva dell’errore, invece espressamente esclusa.
Nota della Redazione
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