Fideiussioni omnibus e art. 1957 c.c.: alle Sezioni Unite se la richiesta scritta stragiudiziale eviti la decadenza; la Prima Sezione rinvia (Cass., ord. interlocutoria 23301/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 23301/2026, R.G.N. 9617/2025 — camera di consiglio del 23 giugno 2026, Presidente Enrico Scoditti, Relatore Massimo Falabella.

Nota: si tratta di un’ordinanza interlocutoria; la Corte non decide, ma rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite su una questione coincidente.

La questione rimessa alle Sezioni Unite

Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e l’applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta — del pari contenuta nel testo fideiussorio — valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale.

Il fatto

La Prima Sezione era chiamata a decidere un ricorso avverso una sentenza della Corte d’appello di Firenze in materia di fideiussione riproduttiva dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia (provvedimento n. 55/2005), con le note clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. Il ricorso poneva, tra l’altro, la questione degli effetti della nullità di tali clausole sulla decadenza dell’art. 1957 c.c. e, in particolare, se la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” consenta al creditore di evitare la decadenza con una mera istanza stragiudiziale.

Perché la Corte rinvia

Con decreto del Primo Presidente del 12 novembre 2025 la medesima questione è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite. La Prima Sezione, rilevata la coincidenza tra la questione oggetto del ricorso e quella devoluta al massimo consesso, ritiene opportuno attendere la pronuncia nomofilattica e dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Esito: rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Perché è rilevante

La vicenda tocca il contenzioso di massa sulle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI sanzionato dall’Antitrust: accertata la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., si riespande la disciplina codicistica, che impone al creditore di agire entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Il nodo rimesso alle Sezioni Unite — se la clausola di pagamento “a prima richiesta” consenta di evitare la decadenza con la sola richiesta stragiudiziale — inciderà sulle strategie di banche e garanti. In attesa della decisione, conviene monitorare i termini dell’art. 1957 c.c. e valutare con prudenza l’efficacia conservativa delle richieste stragiudiziali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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