Ascensore anti-barriere: dopo la riforma del 2020 non è mai opera voluttuaria, unico limite la sicurezza del fabbricato (Cass. 23484/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 23484/2026, data di pubblicazione 18 luglio 2026 (R.G.N. 2323/2022) – Presidente Francesco Maria Cirillo, Relatore Maria Ludovica Russo.

Il principio di diritto

In base alla modifica dell’art. 2 della legge n. 13 del 1989 introdotta dal d.l. n. 76 del 2020, le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’art. 1121, comma 1, c.c., mentre rimane fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui all’art. 1120, comma 4, c.c., e dunque non anche i divieti dell’alterazione del decoro architettonico e della inservibilità all’uso o al godimento pure di un solo condomino.

Il fatto

Due condomini impugnavano la delibera del 2017 con cui era stata approvata l’installazione di un ascensore esterno all’edificio, destinato a eliminare barriere architettoniche, deducendo il difetto di informazione dell’assemblea e la violazione degli artt. 1102, 1117 e 1120 c.c. e del regolamento condominiale. Il Tribunale di Pordenone rigettava le domande; la Corte d’appello di Trieste confermava, ritenendo l’opera legittima ex art. 1102 c.c. e art. 2 della legge n. 13 del 1989, con un affievolimento solo limitato della funzione di affaccio dei poggioli, bilanciato dal principio di solidarietà condominiale, e superate le doglianze sulle innovazioni e sul regolamento alla luce del d.l. n. 76 del 2020.

I condomini ricorrevano per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione delle norme sul condominio e sulla legge n. 13 del 1989 e l’erronea applicazione dello ius superveniens.

La motivazione

Il primo motivo è inammissibile: sotto la veste della violazione di legge i ricorrenti contestano in realtà la lettura della c.t.u. e la ricostruzione del fatto, sollecitando un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio; il presunto travisamento andava semmai dedotto ex art. 360, n. 5, c.p.c., censura comunque preclusa dalla “doppia conforme” (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.) a fronte di una motivazione eccedente il minimo costituzionale.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. L’art. 2 della legge n. 13 del 1989, novellato dal d.l. n. 76 del 2020, è ius superveniens applicabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato interno, poiché incide sulla legittimità delle opere anti-barriere. In forza della novella, tali opere non sono in alcun caso voluttuarie ex art. 1121 c.c. e incontrano il solo limite del pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato (art. 1120, comma 4, c.c.), non più quelli del decoro architettonico o dell’inservibilità per il singolo condomino. La disciplina attua la Corte costituzionale n. 167/1999, che ha elevato l’accessibilità a “qualitas essenziale degli edifici privati”, quale dovere collettivo di rimuovere gli ostacoli ai diritti fondamentali delle persone disabili, anche in deroga alle norme sul condominio. Il principio di solidarietà condominiale rende recessiva la clausola del regolamento che subordini l’opera all’autorizzazione, salvo la concreta inutilizzabilità o la sensibile menomazione del bene comune, qui escluse dalla c.t.u. (mero affievolimento della funzione di affaccio dei poggioli). Quanto alle maggioranze, l’opera è stata approvata con 566/1000, nel rispetto dell’art. 1136, comma 2, c.c., richiamato dall’art. 1120, comma 2, c.c.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.300,00 oltre accessori.

Implicazioni pratiche

Dopo la riforma del 2020 le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche – ascensore compreso – godono di un regime agevolato: non sono mai voluttuarie e incontrano il solo limite della stabilità e sicurezza del fabbricato, non più il decoro architettonico o l’inservibilità per il singolo condomino. La normativa sopravvenuta si applica anche ai giudizi in corso, salvo giudicato interno. Le clausole del regolamento che ostacolano tali opere sono recessive rispetto alla solidarietà condominiale, salvo che l’intervento renda concretamente inutilizzabile o sensibilmente menomata la cosa comune. Restano ferme, per l’approvazione, le maggioranze dell’art. 1136, comma 2, c.c.

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