Svolgimento di fatto in forme subordinate e tutele del lavoro pubblico nei rapporti ex LSU (Cass. civ. Sez. Lav n. 208 del 04.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporti di lavoro instaurati da pubbliche amministrazioni con soggetti già impegnati in attività qualificate come lavori socialmente utili, lo svolgimento di fatto dell’attività in forme subordinate legittima l’applicazione delle tutele previste per il lavoro subordinato, anche in assenza degli elementi propri del regime normativo degli LSU. Tale applicazione discende dall’art. 2126 cod. civ., che impone di riconoscere effetti al rapporto di fatto, e si estende alle tutele di matrice eurounitaria avverso la reiterazione di contratti a termine. La responsabilità per le prestazioni rese ricade sull’ente che ne abbia concretamente fruito, non su altre amministrazioni solo giuridicamente interessate al rapporto. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti questioni, come la prescrizione, non dedotte nel giudizio di merito, qualora il ricorrente non indichi l’atto processuale in cui la questione sia stata sollevata.
Il Fatto
Un gruppo di lavoratori, già impiegati in attività qualificate come lavori socialmente utili, aveva agito in giudizio nei confronti del Comune per sentir accertare la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, chiedendo anche il risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine e da perdita di chances, oltre al pagamento delle differenze retributive e del TFR. Il Tribunale aveva rigettato le domande, escludendo l’applicabilità della disciplina sul lavoro a termine in ragione della natura assistenziale dei rapporti. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva invece dichiarato la nullità del termine, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno e alla progressione economica per anzianità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso proposti dall’ente comunale, incentrati rispettivamente sul difetto di contraddittorio per la mancata citazione della Regione, sulla violazione delle leggi regionali in materia di LSU, sull’omessa pronuncia in tema di prescrizione e sulla condanna alle spese di lite, dichiarando il ricorso inammissibile per la gran parte delle posizioni.
Quanto ai primi due motivi, la Corte ha rilevato che essi non colgono la ratio decidendi della pronuncia di merito. La sentenza impugnata non ha affermato che l’adibizione a lavori socialmente utili dia luogo a un rapporto di pubblico impiego, ma che i rapporti, per la corrispondenza di mansioni, qualifiche e trattamento economico, si siano svolti in fatto come attività di lavoro subordinato. Su tale premessa, la Corte ha richiamato il principio per cui lo svolgimento di fatto in forme subordinate giustifica l’applicazione delle corrispondenti tutele ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. (richiamando Cass. n. 3504/2024 e Cass. n. 17101/2017), anche sotto il profilo delle tutele eurounitarie avverso la reiterazione di contratti a termine. Da ciò consegue che la responsabilità dell’ente che ha fruito delle prestazioni è esclusiva e non coinvolge altre pubbliche amministrazioni solo formalmente coinvolte nel programma di inserimento.
Il terzo motivo, riguardante l’eccezione di prescrizione, è stato giudicato inammissibile per novità della censura, non risultando alcuna traccia della questione nella sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che, in simili evenienze, è onere della parte ricorrente indicare lo specifico atto del giudizio di merito in cui l’eccezione sia stata proposta, non essendo sufficiente allegarne la deduzione (richiamando Cass. n. 20694/2018 e Cass. n. 15430/2018), e che l’eventuale vizio avrebbe dovuto essere denunciato nelle forme dell’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 17931/2013.
La Corte ha infine dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni lavoratori, in ragione di intervenute transazioni, e ha condannato il Comune, quale soccombente, anche alla sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., per avere insistito nell’opposizione alla proposta di definizione accelerata senza esiti favorevoli, nonché al pagamento del contributo unificato ulteriore.
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Nota della Redazione
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