Divieto di incarichi extraprofessionali del militare e recupero del compenso (TAR Emilia-Romagna n. 932 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico, e segnatamente il militare, non può svolgere incarichi retribuiti senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, il compenso percepito deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione, con provvedimento di recupero che l’Amministrazione adotta sulla base delle risultanze istruttorie acquisite. La legittimità dell’intimazione di pagamento non è scalfita dalla sentenza di assoluzione resa in sede penale militare, poiché il giudizio amministrativo di recupero si fonda su un autonomo accertamento dei fatti, idoneo a reggere anche sul piano presuntivo.

Il Fatto

Con nota del 24 febbraio 2021, l’Ispettorato per la Funzione Pubblica trasmetteva all’Amministrazione la relazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna della Guardia di Finanza. Da essa emergeva che il ricorrente, caporale maggiore capo dell’Esercito italiano, aveva svolto nel 2018 lavori edili per conto di un privato committente senza autorizzazione, percependo un compenso di euro 9.500,00.

Con atto del 22 maggio 2021 il Comando Reggimento Genio Ferrovieri intimava il pagamento di tale somma. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, violazione di legge, carenza di motivazione e difetto di istruttoria, contestando la sussistenza e la gravità del fatto e l’effettiva percezione del compenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto l’ordito normativo applicabile. L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 vieta ai dipendenti pubblici incarichi retribuiti non autorizzati e impone il versamento del compenso nel conto dell’entrata dell’Amministrazione. L’art. 53, comma 6, estende la disciplina ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dunque, pacificamente, al militare ricorrente. Disposizioni analoghe figurano negli artt. 894 e 896 del d.lgs. n. 66/2010.

La Corte osserva che dalla relazione della Guardia di Finanza emerge come il militare sia stato coinvolto nel 2018 nello svolgimento di lavori edili per un privato committente, percependo un compenso. Nei periodi di svolgimento dei lavori risultava assente dal servizio; il committente lo aveva denunziato, allegando la realizzazione dei lavori e il pagamento della somma; lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver acquisito il danaro in cantiere.

Non giova al ricorrente la tesi della mera intermediazione, secondo cui il danaro sarebbe stato girato a terzi. Il Collegio la reputa inverosimile e priva di appiglio probatorio, non idonea a incrinare l’apparato istruttorio e motivazionale dell’atto impugnato.

Quanto alla sentenza di assoluzione del Tribunale militare di Verona, invocata dal ricorrente, il TAR rileva che essa vale anzi a confermare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione. Il compendio documentale e dichiarativo dà atto dell’avvenuto svolgimento, in nero, di attività di piccolo impresario edile, senza averne dato notizia alla scala gerarchica e in violazione del divieto operante per il dipendente pubblico.

Il Collegio verifica infine l’an e il quantum debeatur: il primo sussiste per lo svolgimento senza autorizzazione di un incarico estraneo all’attività di servizio; il secondo è parametrato alla somma emergente dalle risultanze istruttorie. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *