Revoca e annullamento in autotutela: cumulabilità dei presupposti e non caducazione degli atti sopravvenuti (TAR Puglia n. 358 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di autotutela può fondarsi su ragioni concorrenti e autonome, legittimamente cumulabili, quali il vizio procedimentale dell’atto originario e la sopravvenuta carenza di risorse economiche. Non sussiste contraddittorietà tra l’annullamento d’ufficio e la revoca quando entrambe le ipotesi ricorrano contestualmente. L’eventuale annullamento di un atto non dispiega efficacia caducante sugli atti sopravvenuti e autonomi, ove questi abbiano inciso su posizioni giuridiche di terzi controinteressati. La violazione delle garanzie partecipative è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la delibera comunale che aveva disposto l’annullamento e la revoca di un precedente atto, con cui era stato approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di un auditorium su un suolo di sua proprietà, con variante urbanistica e vincolo preordinato all’esproprio. L’amministrazione aveva motivato il provvedimento sulla base di un vizio procedimentale e, in via autonoma, per la sopravvenuta mancanza di fondi. La ricorrente lamentava il difetto di motivazione, la contraddittorietà tra i due istituti e la violazione degli obblighi partecipativi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando che l’amministrazione aveva nel frattempo adottato atti di diversa localizzazione dell’opera, non impugnati. Ha quindi escluso che l’annullamento della delibera gravata potesse avere efficacia caducante sugli atti sopravvenuti, in quanto questi avevano inciso sulla posizione dell’aggiudicatario, qualificabile come controinteressato.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo il dedotto difetto di motivazione, in quanto le ragioni della determinazione erano evidenti. Ha inoltre superato la censura di contraddittorietà, affermando che non sussiste ostacolo dogmatico a che un atto sia rimosso per vizi di legittimità e per sopravvenienze, potendo lo stesso essere sia annullabile sia revocabile.
Infine, la censura sulla mancata comunicazione di avvio è stata respinta in applicazione del principio di dequotazione dei vizi formali, risultando incontestate le ragioni economiche che avrebbero comunque impedito un esito diverso del procedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.