Accreditamento e remunerazione: giudicato interno sui requisiti (Cass. civ. Sez. I n. 19735 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate per conto del servizio sanitario nazionale rilevano tre requisiti previsti dal d.lgs. n. 502/1992: l’autorizzazione regionale (art. 8-ter), l’accreditamento (art. 8-quater) e la conclusione degli accordi contrattuali (art. 8-quinquies). Essi costituiscono gli elementi costitutivi di una fattispecie a formazione progressiva cui la legge collega, in presenza dell’esecuzione della prestazione, il diritto alla remunerazione. Ove tale diritto sia riconosciuto, i requisiti rientrano nei limiti oggettivi del giudicato. Può quindi ritenersi formato il giudicato interno quando innanzi al giudice di primo grado siano stati sollevati profili controversi sulla validità del rapporto e la decisione, anche implicita, non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda i contratti stipulati tra una struttura sanitaria privata e l’azienda sanitaria locale per l’erogazione di prestazioni sanitarie nel periodo 2010-2013. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 587/2021, aveva dichiarato la nullità parziale dei contratti nella parte in cui prevedevano l’applicazione dello sconto tariffario di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006, condannando l’azienda al pagamento di una somma in favore della struttura.

La Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello dell’azienda, aveva rigettato la domanda della struttura, rilevando d’ufficio che questa nulla aveva dimostrato in ordine alla sussistenza del rapporto di accreditamento e alla validità degli accordi prodotti. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; l’azienda ha resistito con controricorso e la Regione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo e il quinto motivo, esaminati unitariamente perché entrambi incentrati sulla dedotta formazione del giudicato interno, sono stati accolti. La Corte muove dal richiamo alla propria giurisprudenza (Cass. n. 29724/2024), secondo cui per la remunerazione delle prestazioni sanitarie sono necessari i tre requisiti già indicati.

Tale conclusione trova conferma nell’art. 8-bis, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, che subordina la realizzazione delle strutture e l’esercizio dell’attività sanitaria per conto del servizio sanitario al rilascio dell’autorizzazione, all’accreditamento istituzionale e alla stipulazione degli accordi contrattuali. Autorizzazione, accreditamento e contratto sono dunque gli antecedenti logici di una fattispecie a formazione progressiva.

Ne deriva che, una volta riconosciuto il diritto alla remunerazione, detti elementi rientrano nei limiti oggettivi del giudicato. La Corte rileva che nel caso di specie il giudice di primo grado aveva effettuato un accertamento implicito sui singoli elementi costitutivi: sull’accreditamento si era instaurato un contraddittorio, con eccezione dell’azienda e replica della struttura, e il Tribunale ne aveva dato atto nella parte narrativa. Quanto al contratto, avendo accertato la nullità parziale delle sole clausole sullo sconto tariffario, aveva implicitamente ritenuto valide tutte le altre.

La Corte richiama quindi il principio di Cass. n. 50/2023: il giudicato interno si forma quando i profili controversi sulla validità del rapporto siano stati sollevati in primo grado e la decisione, anche implicita, non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione. Gli altri motivi restano assorbiti.

La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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