La ratifica tacita del falsus procurator vale anche in giudizio (Cass. civ. Sez. 6 n. 26871 del 13.09.2022)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione dell’inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto, poiché il potere rappresentativo è elemento costitutivo della domanda del terzo contraente e il suo difetto può essere rilevato d’ufficio in ogni fase del giudizio. Tuttavia, lo pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, non contesti specificamente l’esistenza del potere rappresentativo e tenga un contegno processuale da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà di fare proprio il contratto, pone in essere una ratifica tacita ex art. 1399 cod. civ., rilevante anche sul piano sostanziale.

Il Fatto

La società Arte Eventi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Provincia Religiosa per il corrispettivo del noleggio di una tendostruttura. La debitrice aveva proposto opposizione, sostenendo di aver acquistato il bene e di averne integrato il pagamento, producendo una lettera liberatoria. La società opposta aveva proposto querela di falso sul documento, accolta dal Tribunale in esito alla consulenza grafologica. Solo all’esito della CTU i nuovi difensori dell’opponente avevano eccepito la carenza di legittimazione passiva, assumendo che il religioso che aveva contrattato fosse un falsus procurator. La Corte d’Appello, accogliendo il gravame, aveva dichiarato il contratto inefficace nei confronti della Provincia Religiosa.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, richiamando le Sezioni Unite n. 11377 del 2015, rammenta che la sussistenza del potere rappresentativo è circostanza ricompresa nel nucleo della fattispecie posta a base della pretesa e integra elemento costitutivo della domanda del terzo contraente. Ne consegue che la deduzione dell’inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza poteri non è eccezione in senso stretto ma mera difesa, non soggetta a preclusioni temporali. Tale deduzione, ove proposta tardivamente, non integra una mutatio libelli.

Il principio subisce però un temperamento sul piano probatorio. Lo pseudo rappresentato che ometta di contestare specificamente l’esistenza del potere rappresentativo determina, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115, primo comma, cod. proc. civ., una relevatio ab onere probandi a favore del terzo contraente. Il giudice non è vincolato in modo assoluto e può comunque rilevare l’inesistenza del fatto dagli atti di causa, ma il comportamento processuale dell’interessato assume rilievo decisivo.

Il contegno della parte che si difenda nel merito facendo proprio il contratto concluso in suo nome dal falsus procurator vale, infatti, quale ratifica tacita ex art. 1399 cod. civ., pure sul terreno del diritto sostanziale, secondo il precedente di Cass. Sez. 2 n. 1751 del 2018.

Nel caso di specie, la Provincia Religiosa aveva a lungo sostenuto che il contratto fosse di compravendita e non di noleggio, contestando esclusivamente la natura del negozio e non il potere rappresentativo, salvo eccepirlo solo all’esito negativo della consulenza grafologica. Tale contegno, unito alla mancata contestazione della procura, integrava gli estremi della ratifica, rendendo fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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