Revocazione in Cassazione esclusa se errore estraneo alle ragioni della decisione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10948 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, deve essere essenziale e decisivo, deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e non deve avere costituito terreno di discussione tra le parti. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che, deducendo un errore riferito a un elemento estraneo alle ragioni della decisione, si risolva in una critica delle conclusioni motivate della pronuncia revocanda.
Il Fatto
La vicenda origina da una transazione stipulata nel 2013 in occasione della cessazione di un rapporto di lavoro tra un ex dipendente e una banca. La banca, convenendo in giudizio l’ex dipendente, agiva in opposizione a precetto: il giudice di primo grado annullava la transazione e dichiarava l’inesistenza del diritto dell’ex dipendente di procedere a esecuzione forzata. La sentenza era confermata in appello e, in sede di rinvio, il ricorso per cassazione dell’ex dipendente veniva rigettato con ordinanza n. 35914/2023.
Con il ricorso in esame l’ex dipendente chiedeva la revocazione di quella pronuncia ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che essa si fondasse sull’implicita supposizione di un fatto — il suo coinvolgimento in condotte illecite in danno della banca — incontrastabilmente escluso dagli atti e smentito dalla piena assoluzione ottenuta in sede penale. La banca resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20013 del 2024, che ha delineato i caratteri dell’errore revocatorio: esso deve consistere in un’erronea percezione dei fatti di causa, non può attenere all’attività interpretativa e valutativa, deve presentare evidenza assoluta e immediata rilevabilità dal solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione.
Il Collegio rileva anzitutto che l’errore dedotto è in astratto inconfigurabile, perché riferito a un elemento estraneo alle ragioni della decisione. L’ordinanza revocanda si era espressa sulla conformità dell’accertamento del giudice di merito alle previsioni degli artt. 1429 e 1431 cod. civ., in tema di errore essenziale e riconoscibile con riferimento al momento della stipula della transazione. Rispetto a quel momento, alcuna influenza poteva assumere la successiva assoluzione in sede penale.
La Corte esclude poi che dalla pronuncia impugnata emerga una supposizione in contrasto con il fatto dell’avvenuta assoluzione, così difettando i requisiti dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità. L’errore essenziale era stato collocato e cristallizzato nello specifico momento della transazione, quale errore attinente alle qualità soggettive e collegato alla mancata informazione verso la banca, e giudicato non dipendente da eventi successivi.
Difetta altresì il requisito che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. I passaggi motivazionali dell’ordinanza revocanda mostrano che sono stati il contenuto e la collocazione temporale dell’obbligo di informazione, non l’esito del procedimento penale, a fondare l’errore essenziale posto a base dell’annullamento della transazione, questioni già oggetto di contraddittorio e di specifica motivazione.
Le doglianze si risolvono dunque in una critica delle conclusioni motivate della pronuncia revocanda, non rivedibili in sede di revocazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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