Accreditamento sanitario e sopravvenuto difetto di interesse per nuova programmazione (TAR Lazio n. 586 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il diniego di accreditamento con il servizio sanitario regionale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, la programmazione sanitaria regionale sia stata aggiornata con atti amministrativi generali che attestino l’insussistenza di fabbisogno di assistenza specialistica insoddisfatto nel bacino territoriale di riferimento. La mancata impugnazione di tali atti di pianificazione rende irrilevante l’eventuale accoglimento del gravame, poiché il loro dispositivo è radicalmente ostativo al conseguimento del titolo ampliativo richiesto. Il bene della vita perseguito dal ricorrente non potrebbe, in ogni caso, essere conseguito.

Il Fatto

Una società gestisce un presidio poliambulatoriale in provincia di Frosinone, autorizzato ma non accreditato con il servizio sanitario regionale. Con istanza del 3 ottobre 2023 ha domandato l’accreditamento della branca specialistica laboratorio di analisi. L’ufficio regionale competente ha reso parere negativo di funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza, rilevando l’assenza di carenza regionale per quella branca. L’istanza è stata quindi rigettata con nota del 6 dicembre 2023.

La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di motivazione e difetto di istruttoria, contestando in concreto la valutazione di saturazione del fabbisogno. La Regione si è costituita eccependo l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta modifica della programmazione sanitaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare della Regione, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il nucleo della decisione risiede nella sopravvenuta adozione di nuovi atti di pianificazione regionale della specialistica ambulatoriale, con i quali è stata aggiornata la programmazione ai più recenti fabbisogni della popolazione residente.

La Regione ha rappresentato che, alla data del provvedimento di diniego, l’ultimo atto programmatorio risaliva al 15 marzo 2018, ma che nelle more del giudizio la pianificazione è stata aggiornata con due delibere della giunta regionale. Tali atti, per la branca di interesse della ricorrente, quantificano in zero il fabbisogno di assistenza specialistica insoddisfatta per il territorio della ASL competente.

Il Tribunale ha rilevato che i nuovi atti di pianificazione non sono stati impugnati. Il loro dispositivo è radicalmente ostativo alla possibilità di ottenere il titolo ampliativo richiesto, poiché in essi si attesta l’inesistenza di un fabbisogno insoddisfatto di assistenza specialistica nel bacino territoriale di riferimento che possa essere fronteggiato con nuovi accreditamenti di operatori privati.

Ne deriva la conseguenza processuale decisiva: anche in ipotesi di accoglimento del gravame, il bene della vita avuto di mira dalla società ricorrente non potrebbe comunque essere conseguito. Il giudizio di annullamento perderebbe quindi ogni utilità concreta.

Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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