Accesso documentale ex art. 116 c.p.a.: deposito in giudizio e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 1038 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del diniego parziale di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, proposta nelle forme del rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a., diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione depositi nel giudizio la documentazione contestata. Il deposito degli atti nel fascicolo processuale ne determina in ogni caso l’acquisizione al procedimento e la conseguente conoscibilità da parte del ricorrente, sicché non può essere limitato dalla volontà della parte resistente che lo abbia effettuato “al solo fine del decidere”. Tale effetto non si verifica soltanto nell’ipotesi in cui sia il giudice amministrativo a disporre il deposito in forma riservata, di esclusiva conoscenza del Collegio, circostanza che non ricorre in caso di deposito spontaneo dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, impugnava dinanzi al TAR la determinazione con cui l’amministrazione aveva parzialmente respinto la sua istanza di accesso agli atti, volta ad ottenere la documentazione presupposta al provvedimento di trasferimento per ritenuta incompatibilità ambientale e gli atti formati in esito all’istanza di conferimento con il Comandante di Legione. L’amministrazione aveva oscurato alcune parti dei documenti e negato l’ostensione di quelli relativi al procedimento di conferimento, invocando il divieto di cui all’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 e la natura di controllo generalizzato della richiesta.
Nel giudizio instaurato ex art. 116 c.p.a., la difesa erariale depositava, tuttavia, anche la documentazione non ostesa, precisando che il deposito avveniva “al solo fine del decidere” e non costituiva ostensione degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al deposito in giudizio dei documenti richiesti dall’amministrazione resistente.
Il TAR ha chiarito che il deposito di documenti nel fascicolo processuale li rende conosciuti e conoscibili dalla controparte, che viene così a conoscenza del contenuto degli atti oggetto dell’istanza. L’effetto conoscitivo non può essere limitato dalla volontà dell’amministrazione di circoscrivere il deposito “al solo fine del decidere”, poiché i documenti, una volta versati agli atti, escono dalla sfera di controllo della parte e sono acquisiti al fascicolo processuale, che la controparte ha diritto di conoscere integralmente.
La sola eccezione a tale principio è rappresentata dall’ipotesi in cui sia il giudice amministrativo a disporre il deposito di determinati atti in forma riservata e di esclusiva conoscenza del Collegio, ai soli fini della decisione: evenienza non verificatasi nel caso di specie, in cui il deposito era avvenuto spontaneamente e in forma non oscurata almeno per uno dei documenti.
Il TAR ha inoltre osservato che il ricorrente, avendo incentrato le proprie censure esclusivamente sul diniego di accesso agli atti relativi al procedimento di conferimento, ormai conosciuti per effetto del deposito, non aveva svolto alcuna contestazione in ordine agli oscuramenti riguardanti la pianta organica del Nucleo di appartenenza. Da ciò è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità delle questioni controverse.
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Nota della Redazione
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