Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Lazio n. 584 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando risulti in modo cristallino in atti l’intervenuta attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. La mera affermazione della parte circa l’avvenuta esecuzione non è sufficiente, occorrendo la prova documentale della piena satisfattività della pretesa. In difetto di tale prova, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La condanna alle spese del giudizio segue il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, oltre al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata al Ministero il 24 settembre 2025, era passata in giudicato. In vista della discussione, la ricorrente ha rappresentato che il Ministero aveva rilasciato la carta del docente con accredito della somma, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha affermato che la sentenza è stata portata in esecuzione per la parte di interesse, ma non ne ha fornito la prova in atti. Non è dunque apprezzabile la piena satisfattività delle pretese ai fini della relativa declaratoria.
La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere costituisce pronuncia di merito e postula l’accertamento del sopravvenuto assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, in quanto interamente satisfattivo della pretesa azionata. La declaratoria è ammessa solo quando intervenga, in pendenza del giudizio, una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, che deve risultare in modo cristallino in atti.
Rileva il Collegio che manca la documentazione attestante la liquidazione delle spese del giudizio di cui alla sentenza della cui ottemperanza si tratta. Può pertanto essere apprezzata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e alle domande in esso contenute, chiaramente evincibile dal tenore della nota depositata in atti. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito.
Il Ministero resistente è condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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