Concessione demaniale portuale e presupposto TARSU anche per specchi d’acqua (Cass. civ. Sez. V n. 33365 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il presupposto impositivo di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 è costituito dalla detenzione o occupazione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a prescindere dalla natura solida o liquida del supporto e dal mezzo utilizzato per produrre i rifiuti. Il concessionario di un porto turistico che detiene, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante è soggetto passivo del tributo per i posti barca, anche se oggetto di contratti che ne attribuiscano la disponibilità a terzi. L’esclusione dalla tassazione delle aree in cui si producono rifiuti speciali è subordinata alla prova, onere a carico del contribuente, della relativa condizione di esenzione. La generale competenza dei Comuni per le aree portuali resta ferma ove l’Autorità portuale non sia stata istituita.
Il Fatto
La controversia riguarda diversi avvisi di accertamento emessi dal Comune per il pagamento della TIA, relative agli anni dal 2003 al 2006, nei confronti del gestore per conto del custode giudiziario di una darsena. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi del contribuente per difetto di motivazione degli avvisi, ma la Cassazione con ordinanze del 2013 aveva riformato tali pronunce e rinviato per la verifica delle questioni assorbite, relative alla legittimità della sottoposizione a tassazione delle aree.
In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale ha quantificato la superficie sottoposta a tassazione, distinguendo tra aree scoperte e coperte, e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando la propria legittimazione, la titolarità passiva del rapporto tributario, la configurabilità della concessione, la tassazione dell’area del cantiere e la mancata considerazione di alcune aree di ormeggio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi al difetto di legittimazione ad causam e alla carenza di titolarità passiva. Il giudizio di rinvio è qualificato come “aperto” quanto all’attività del giudice di merito e “chiuso” quanto all’attività delle parti: le questioni preliminari, comprese quelle rilevabili d’ufficio, non possono più essere rimesse in discussione dopo la sentenza di annullamento, poiché costituiscono giudicato implicito interno e il loro riesame porrebbe nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che il presupposto dell’imposizione ambientale sui rifiuti si fonda su una relazione di fatto tra il soggetto passivo e il bene immobile, quale la detenzione, il possesso o la semplice occupazione di un’area suscettibile di produrre rifiuti. Tale presupposto non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio, e il concessionario di un porto turistico è soggetto passivo per i posti barca anche se la disponibilità è attribuita a terzi.
Con riferimento alla legittimazione attiva del Comune, la Corte ha richiamato il principio per cui l’attività di gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale, con esclusione del potere impositivo dei Comuni. Tuttavia, tale competenza resta ferma per i comuni ove l’Autorità portuale non sia stata istituita. Nel caso di specie, all’epoca dei fatti non esisteva un’Autorità portuale per il Comune, la cui gestione è rientrata solo dal 2016 nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con conseguente persistenza della privativa comunale.
La sottoposizione a tassazione dell’area del cantiere è stata ritenuta corretta: la produzione di rifiuti speciali non esclude la potenzialità di produzione di rifiuti urbani, e l’esclusione di aree dalla tassazione richiede la prova, a carico del contribuente, della sussistenza dei presupposti di esenzione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di questioni sollevate per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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