Agente sotto copertura e concorso nella cessione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. IV n. 16 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attività sotto copertura della polizia giudiziaria, non contrasta con il diritto a un processo equo ex art. 6 della Convenzione EDU l’azione dell’agente che si limiti a disvelare un’intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l’occasione per concretizzarla, senza determinarla in modo essenziale. Ne consegue la utilizzabilità della prova acquisita dall’agente infiltrato che non abbia indotto l’indagato alla commissione del reato. L’accertamento svolto mediante il solo narcotest è idoneo a provare la natura stupefacente della sostanza e il perfezionamento del reato, pur non fornendo prova della quantità del principio attivo; in mancanza di tale prova è consentito al giudice di merito ritenere sussistente la fattispecie del fatto di lieve entità.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 15/09/2023, aveva confermato la decisione del GUP presso il Tribunale di Lecce che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva giudicato il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità, per avere ceduto a un agente sotto copertura un quantitativo di cocaina e di marijuana.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado articolando tre motivi: il difetto di motivazione sull’utilizzabilità degli atti di indagine eseguiti sotto copertura; la contraddittorietà della motivazione in ordine alla propria responsabilità per la cessione, materialmente effettuata dal coimputato; la mancanza di prova dell’efficacia drogante delle sostanze. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha osservato che la decisione impugnata contiene un’adeguata motivazione sulla liceità delle operazioni dell’agente sotto copertura e sulla conseguente utilizzabilità delle risultanze di indagine, in applicazione dell’art. 97 del d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 9 della legge n. 146/2006, che esclude la punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate che ricevono o occultano sostanze stupefacenti al solo fine di acquisire elementi di prova.

La Corte ha richiamato i propri precedenti secondo cui l’azione dell’agente provocatore che si limiti a disvelare un’intenzione criminale esistente, ma latente, fornendo solo l’occasione per concretizzarla, non contrasta con l’art. 6 della Convenzione EDU (Sez. 3 n. 20238 del 2014; Sez. 6 n. 47672 del 2023), con la conseguenza che è utilizzabile la prova acquisita dall’infiltrato che non abbia determinato l’indagato ma abbia solo disvelato una risoluzione delittuosa già esistente (Sez. 6 n. 12204 del 2020).

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a sollecitare una non consentita rivisitazione in fatto del materiale probatorio. Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha coerentemente ravvisato il concorso dell’imputato nella cessione sulla base delle istruzioni impartite all’agente e del diretto interesse manifestato rispetto alla trattativa.

Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato infondato. La Corte ha confermato che l’accertamento mediante il solo narcotest consente di provare la natura stupefacente della sostanza, pur non fornendo la prova della quantità del principio attivo (Sez. 6 n. 6069 del 2016; Sez. 6 n. 2599 del 2021); in mancanza di tale prova, in applicazione del principio del favor rei, è consentito al giudice di merito ritenere sussistente la fattispecie del fatto di lieve entità, restando fermo che l’esame è idoneo a dimostrare il perfezionamento del reato contestato. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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