Acquisizione gratuita e preclusione per mancata impugnazione degli atti presupposti (C.G.A.R.S. n. 44 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale non consente di rimettere in discussione la legittimità degli atti presupposti — il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione — non tempestivamente impugnati e divenuti definitivi. La preclusione opera quando il ricorso, pur formalmente rivolto contro l’atto consequenziale, non deduca vizi propri dello stesso, ma contesti in sostanza la legittimità degli atti presupposti. La qualificazione dell’atto conclusivo del procedimento di condono come “parere” anziché come “provvedimento” non supera la preclusione, ove il giudice di merito ne abbia accertato la natura provvedimentale e la mancata impugnazione.
Il Fatto
La proprietaria di un fabbricato ad uso abitativo, realizzato nel 1992 in assenza di concessione edilizia entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia, presentava nel 1995 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994. Il Comune rigettava l’istanza con provvedimento del 22 giugno 2000 e, con ordinanza n. 542 del 18 luglio 2000, ingiungeva la demolizione. Nessuno dei due atti veniva impugnato.
Preso atto della persistente inottemperanza, il Comune adottava il provvedimento del 10 ottobre 2016, disponendo l’acquisizione gratuita del fabbricato e dell’area di sedime. La proprietaria impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia — sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 3237 del 31 ottobre 2023 dichiarava il ricorso inammissibile. Proponeva quindi appello davanti al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione processuale che governa l’intera vicenda: se l’impugnazione dell’atto di acquisizione possa riaprire il giudizio sulla legittimità degli atti presupposti rimasti incontestati. Richiamando la ratio della sentenza di primo grado, il C.G.A.R.S. conferma che il ricorso, pur formalmente rivolto contro l’acquisizione del 2016, non deduceva vizi propri di tale atto, ma mirava a contestare il diniego di sanatoria e l’ordine demolitorio del 2000.
Il Collegio ribadisce il principio di stabilità degli effetti degli atti amministrativi non tempestivamente contestati: non è consentito riaprire, mediante l’impugnazione dell’atto consequenziale, la contestazione della legittimità dell’atto presupposto divenuto inoppugnabile. La tesi dell’appellante — secondo cui il diniego del 22 giugno 2000 sarebbe un mero “parere” privo di valenza lesiva — non regge, perché il giudice di merito ha qualificato quell’atto come vero e proprio provvedimento di rigetto, collegato alla successiva ordinanza di demolizione.
Sul secondo motivo, relativo alla pretesa sanabilità dell’opera per effetto della disciplina transitoria dell’art. 18 della legge regionale n. 78/1976 e della preesistenza dello strumento urbanistico comunale, la Corte rileva che la questione è già assorbita dalla preclusione processuale. Nel merito osserva che l’opera è pacificamente collocata entro la fascia costiera e realizzata in assenza di titolo, e che la zonizzazione invocata non costituisce titolo idoneo a rendere sanabile l’intervento.
Il terzo motivo, con cui si deduce la carenza originaria di potere repressivo per asserita mancata definizione del condono, ripropone sotto diversa etichetta la medesima operazione: contestare la qualificazione dell’atto del 2000 per elidere la preclusione. La Corte ribadisce che l’appellante non individua alcun vizio autonomo dell’atto di acquisizione.
Quanto all’eccezione di difetto di ius postulandi del difensore comunale, il Collegio la ritiene non accoglibile: la controversia è definibile sul rilievo pregiudiziale e, in ogni caso, la replica dell’amministrazione documenta il titolo organizzativo mediante Ufficio unico di avvocatura ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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