Cessata materia del contendere nel giudizio di ottemperanza dopo il pagamento della carta docente (TAR Abruzzo n. 182 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’avvenuto pagamento, da parte dell’Amministrazione, della somma dovuta in esecuzione del giudicato determina la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da conseguire per il ricorrente. La declaratoria di cessata materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento sopravvenuto conferma la fondatezza del ricorso proposto per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti, con sentenza n. 265 del 2023 passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della somma di €1.500,00, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. Successivamente, la ricorrente dichiarava la cessata materia del contendere, avendo ricevuto il pagamento, con richiesta di rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rilevato che, come segnalato dal legale della ricorrente, il debito era stato integralmente saldato dall’Amministrazione. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione del ricorso per ottemperanza, il cui scopo è ottenere l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che codifica il principio per cui, quando il ricorso non presenta più questioni da decidere per effetto di fatti sopravvenuti, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per il venir meno dell’oggetto della controversia.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero al pagamento di €600,00 oltre accessori di legge. Tale criterio impone di porre le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente all’esito del giudizio, ancorché non vi sia stata una pronuncia di merito, quando l’esito favorevole al ricorrente sia desumibile dall’adempimento tardivo dell’Amministrazione.
La somma è stata liquidata in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo. Il giudice ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’Autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.