Silenzio della p.a. e soccombenza virtuale nel rito sul silenzio-inadempimento (TAR Sicilia n. 2311 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione del provvedimento espresso dopo la notifica e il deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice, tuttavia, non si limita a prendere atto della sopravvenienza: verifica se, al momento della proposizione della domanda, sussistessero i presupposti dell’azione. Ove risulti che l’amministrazione era rimasta inerte oltre i termini di legge per la conclusione del procedimento, le spese di lite sono poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, che sanziona il ritardo nella definizione del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente presentava ad ANAS s.p.a. un’istanza di regolarizzazione di un accesso insistente su una strada statale, acquisita al protocollo dell’amministrazione in data 17 luglio 2025. L’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento con nota del 4 agosto 2025, quindi, con atto dell’11 dicembre 2025, notificava il preavviso di diniego per ritenuto contrasto del progetto con l’art. 45, comma 3, del regolamento per l’esecuzione del codice della strada.

La ricorrente presentava le proprie osservazioni, ma l’amministrazione non adottava alcun provvedimento finale. Dopo un sollecito rimasto senza riscontro, la ricorrente agiva davanti al TAR Sicilia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Solo dopo la notifica e il deposito del ricorso l’amministrazione adottava il diniego finale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha prodotto il provvedimento espresso di diniego, comunicato con nota del 29 aprile 2026. È venuto così meno l’interesse alla decisione sull’inerzia: il giudizio di ottemperanza al termine procedimentale non ha più ragione di essere, perché il potere è stato esercitato, con l’adozione dell’atto conclusivo del procedimento.

Su questa sopravvenienza si è innestata la richiesta della ricorrente di condanna dell’amministrazione alle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. La domanda impone al giudice una verifica retrospettiva: accertare se, al momento della proposizione del ricorso, sussistessero effettivamente i presupposti dell’azione di cui all’art. 31 c.p.a.

Il Collegio ha ripercorso la sequenza procedimentale. L’istanza è stata acquisita al protocollo il 17 luglio 2025; la comunicazione di avvio del procedimento è del 4 agosto 2025; il preavviso di diniego è stato comunicato l’11 dicembre 2025. Quest’ultimo atto, ha precisato il Tribunale, è endoprocedimentale e non conclusivo del procedimento: non equivale al provvedimento finale e non fa venir meno l’obbligo di provvedere.

Le osservazioni della ricorrente sono state presentate il 29 dicembre 2025 e il sollecito del 20 febbraio 2026 è rimasto privo di riscontro. Ne deriva che, al momento della notifica e del deposito del ricorso, avvenuti il 20 aprile 2026, i termini di legge per l’adozione del provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 erano ormai ampiamente decorsi.

La conclusione è che l’amministrazione è rimasta inerte oltre i termini e ha adottato il provvedimento finale soltanto il 29 aprile 2026, quindi in data successiva alla proposizione del ricorso. Sussistono pertanto i presupposti della soccombenza virtuale: le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Il Tribunale ha perciò dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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