Patrocinio spese Stato illegittima riduzione compenso oltre un terzo (Cass. civ. Sez. II n. 14183 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la riduzione dei valori minimi tariffali non può eccedere il limite di un terzo previsto dall’art. 106-bis del D.P.R. n. 155/2002. La brevità delle udienze e la natura routinaria del procedimento non giustificano l’integrale omissione della fase decisionale, poiché l’attività in concreto svolta può condurre all’applicazione dei minimi, ma non al mancato riconoscimento dell’attività stessa. Ne consegue la cassazione dell’ordinanza che abbia ridotto il compenso in misura superiore al terzo e abbia negato la liquidazione della fase decisionale con motivazione non corretta.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma che aveva rigettato l’opposizione contro il decreto di liquidazione in suo favore dell’importo di euro 330,00 per l’attività svolta.
Il Ministero della giustizia si è costituito ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale. Il ricorrente ha depositato memoria. La questione giunge davanti alla Corte per verificare la legittimità della riduzione operata dal giudice della liquidazione e confermata dal giudice dell’opposizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in due motivi tra loro strettamente connessi. Con il primo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, lettere c) e d) del d.m. 55/2014, per avere il giudice ridotto il compenso in misura pari a 2/3 rispetto al valore minimo, anziché di un terzo come previsto.
La Corte ritiene il motivo fondato. Rispetto alle fasi riconosciute dal Tribunale — la fase di studio e la fase dibattimentale — i valori minimi risultano ridotti non di un terzo, come stabilito dall’art. 106-bis del D.P.R. n. 155/2002, ma in misura pari a due terzi. Il ricorrente osserva correttamente che la riduzione applicata eccede il limite di legge.
Il Tribunale aveva inoltre considerato legittima l’omessa liquidazione della fase decisionale sulla base di una motivazione non corretta, fondata sulla natura bagatellare e routinaria del processo e sull’articolarsi del procedimento in quattro brevissime udienze sostanzialmente di mero rinvio. La Corte osserva che la brevità delle udienze non comporta l’insussistenza della fase decisionale, la cui definizione è data dall’art. 12 del d.m. n. 55/2014.
Ne deriva che l’attività in concreto svolta può comportare l’applicazione dei minimi tariffali, ma non il totale mancato riconoscimento dell’attività stessa. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c. sotto il profilo della lesione del decoro professionale.
L’ordinanza impugnata è pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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