Partecipazione in società già detenuta esente da controllo ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 131 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto esclusivamente gli atti con cui l’amministrazione pubblica assume per la prima volta la qualità di socio, mediante costituzione di una società o acquisto di una partecipazione. L’incremento di una partecipazione già detenuta, che non determina l’assunzione della qualifica di socio, non integra il presupposto oggettivo del controllo e l’atto deliberativo non va trasmesso alla Sezione regionale. Ne consegue il non luogo a provvedere sulla deliberazione che disponga un acquisto meramente incrementativo di azioni già possedute.

Il Fatto

Il Comune di Garda ha adottato una deliberazione consiliare con cui ha proceduto all’acquisto di n. 168 azioni dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., per un valore nominale complessivo di € 13.440,00. L’operazione si è resa necessaria, secondo l’ente, per consolidare la partecipazione già detenuta nella società, operante nel settore del servizio idrico integrato.

La delibera è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il Veneto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP. Il Comune era già socio della società prima dell’operazione, con una quota del 4,49%. La Sezione è stata quindi chiamata a verificare se l’atto rientrasse tra quelli assoggettati al controllo preventivo di conformità.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’ambito oggettivo del controllo introdotto dalla legge n. 118/2022, che ha modificato l’art. 5 del TUSP attribuendo alla Corte dei conti una funzione di verifica sugli atti di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni pubbliche. Il comma 3 impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo alla Corte, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto.

La Sezione richiama il percorso tracciato dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022, che hanno qualificato la funzione come controllo sui presupposti giuridici ed economici della scelta dell’ente, collocato nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. I parametri dello scrutinio riguardano la necessità della società per le finalità istituzionali, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il passaggio decisivo è però rappresentato dalla deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG. Le Sezioni riunite hanno affermato che l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte da quelli esclusi. Il comma 3 limita letteralmente il proprio ambito di applicazione ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

Nel caso esaminato il Comune era già proprietario di n. 1.470 azioni ordinarie della società, corrispondenti al 4,49% del capitale, come risultante dalla visura camerale e dalla revisione periodica delle partecipazioni. L’acquisto delle ulteriori azioni produce un effetto meramente incrementativo di una partecipazione già detenuta e non comporta l’assunzione della qualità di socio.

La Sezione conclude pertanto che la deliberazione non rientra tra gli atti assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP e dichiara il non luogo a provvedere. La pronuncia dispone la trasmissione al Comune e la pubblicazione sul sito istituzionale, secondo le modalità previste dal comma 4.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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