Acquisto immobiliare del Comune legittimo ed esente da colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 475 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, la scelta di un ente locale di acquisire un bene immobile mediante partecipazione ad asta fallimentare è legittima ove rispetti i principi di buon andamento e di equilibrio di bilancio, nonché l’art. 42, comma 2, lett. l), TUEL, che consente l’acquisto anche al di fuori di atti di programmazione. Gli interessi passivi corrisposti sul mutuo contratto per l’investimento non costituiscono di per sé danno, occorrendo verificare la liceità e la congruità della scelta a monte. I pareri dei responsabili dei servizi (art. 49 TUEL) e il parere del collegio dei revisori (art. 239 TUEL) escludono la colpa grave quando l’istruttoria, pur rapida, è completa e il contesto è assistito da legittimo affidamento. La successiva mancata utilizzazione del bene, se dovuta a causa sopravvenuta imprevedibile, recide il nesso causale ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Campania il sindaco, il vicesindaco, numerosi consiglieri comunali, tre dirigenti e il segretario generale di un Comune, per sentirli condannare al pagamento di euro 1.230.501,22, pari agli interessi passivi corrisposti su un mutuo acceso per l’acquisto di un’area industriale, aggiudicata all’esito di una procedura fallimentare nel 2010.
Secondo l’attore, l’operazione sarebbe stata decisa con una direttiva sindacale e una delibera consiliare, in assenza di programmazione, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e di risorse proprie, con conseguente sforamento del patto di stabilità e inutilizzo del bene. Il danno era imputato ai convenuti in quote parziarie, a titolo di colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, applicando il principio della ragione più liquida, ha anteposto l’esame del merito alle eccezioni preliminari, verificando la sussistenza dell’elemento soggettivo. Ha respinto la richiesta istruttoria della Procura di acquisire documentazione fotografica, perché tardiva e non necessaria, essendo il quadro probatorio già completo.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la vicenda come fattispecie a formazione progressiva, avviata con la direttiva sindacale del 5.11.2010 e perfezionatasi con la delibera consiliare n. 97/2010, con cui si è provveduto all’acquisizione e alla stipula del mutuo. Ha rilevato che le note dei tre dirigenti, pur non formalizzate come pareri, ne avevano il contenuto sostanziale, integrando la regolarità tecnica richiesta dall’art. 49 TUEL; tali pareri erano presenti sulla delibera terminale, con conseguente insussistenza della violazione contestata.
Quanto alla programmazione, la Corte ha escluso la pertinenza dell’art. 128 d.lgs. n. 163/2006, riferibile ai lavori pubblici e non alla compravendita, e ha escluso l’applicabilità ratione temporis dell’art. 12, comma 1-ter, d.l. n. 98/2011 e dell’art. 27 d.l. n. 201/2011, entrati in vigore dopo il 2010. L’acquisto era peraltro già previsto nel DOS del 2009 e nelle linee programmatiche del 2010.
La Corte ha altresì escluso la violazione delle norme sull’evidenza pubblica, poiché l’acquisto è avvenuto mediante asta fallimentare, procedura presidiata dal giudice delegato, e ha ritenuto legittimo il mutuo, stipulato con il tesoriere alle condizioni della Cassa depositi e prestiti, in forza dell’art. 204 TUEL e della convenzione di tesoreria. Il bene, stimato euro 15.775.000, è stato acquistato per euro 4.644.000 e rivenduto a euro 5.434.236.
Da ultimo, la Corte ha escluso il nesso causale per la mancata utilizzazione del bene, riconducendola alla causa sopravvenuta dell’ipotesi di lottizzazione abusiva, mai prospettata in fase di acquisto e poi esclusa dal Consiglio di Stato. Ne ha tratto il rigetto integrale della domanda e la condanna del Comune alla rifusione delle spese di difesa dei convenuti, definitivamente prosciolti nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.