Ne bis in idem e pensione privilegiata: inammissibile il ricorso reiterato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 482 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 c.c., letto in relazione al giudicato formale ex art. 324 c.p.c., fa stato tra le parti per ogni accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso e si estende, secondo la regola del giudicato implicito, agli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della pronuncia, ossia al dedotto e al deducibile. Il ne bis in idem preclude pertanto la proposizione di un nuovo ricorso che presenti identità di soggetti, di petitum e di causa petendi rispetto a un giudizio già definito. L’annullamento in appello della sentenza accoglitiva di primo grado, seguito dalla declaratoria di improcedibilità dell’atto di riassunzione per sopravvenuta carenza di interesse, non consente di far rivivere la decisione caducata, né di riaprire la questione già decisa; eventuali doglianze vanno proposte nei gradi del giudizio di cui la parte ha ricevuto regolare notifica.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri collocato in congedo per infermità, agisce nei confronti del Ministero della Difesa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità psichica e della conseguente pensione privilegiata, con condanna dell’Amministrazione al pagamento del beneficio dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione.

Il medesimo decreto ministeriale era già stato impugnato con un precedente ricorso, accolto dalla Sezione con sentenza poi annullata in appello con rinvio. Il giudizio di rinvio, riassunto dal solo Ministero, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte riassuntrice. L’odierno ricorso ripropone la domanda sul medesimo provvedimento, e la difesa erariale ne eccepisce l’inammissibilità per precedente giudicato, subordinatamente il rigetto nel merito e, in via ulteriormente subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico accoglie la pregiudiziale eccezione dell’Amministrazione e dichiara il ricorso inammissibile. Lo impone l’art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Dalla ricostruzione in fatto emerge che il ricorrente, con un pregresso ricorso, aveva già impugnato lo stesso decreto ministeriale, proprio nella parte in cui negava la dipendenza da causa di servizio dell’infermità psichica. L’attuale domanda insiste sulla medesima pretesa e sulla stessa ragione, come confermano gli ampi richiami, contenuti nel ricorso introduttivo, alla relazione tecnica già allegata al precedente gravame.

Il percorso giudiziario era proseguito con la sentenza accoglitiva di primo grado, annullata in appello con rinvio per una nuova decisione. Il giudizio di rinvio, riassunto dal solo Ministero, si è chiuso con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Da ciò deriva che la sentenza accoglitiva, colpita dall’annullamento del giudice di secondo grado, non può più costituire riferimento per la posizione pensionistica del ricorrente.

Il giudicato sostanziale incide non solo su quanto dedotto, ma si estende agli accertamenti inscindibilmente collegati alla decisione e che ne costituiscono il presupposto, secondo la regola del giudicato implicito, coprendo il dedotto e il deducibile. Il collegio richiama sul punto Corte dei conti, Sez. Veneto n. 115/2013, Sez. Sardegna n. 5/2014 e Sez. Marche n. 6/2018.

Per configurare il divieto occorre l’identità degli elementi costitutivi dell’azione: stessi soggetti, stesso petitum e medesima causa petendi. La Corte richiama il principio di Cass. SS.UU. n. 8527/2007, secondo cui non può essere resa pronuncia su questione già decisa quando i due processi abbiano a oggetto il medesimo fatto, siano stati instaurati dallo stesso soggetto e devoluti alla stessa giurisdizione. Nel caso concreto sussiste l’identità soggettiva e oggettiva tra l’odierno giudizio e quello conclusosi con sentenza passata in giudicato.

Né vale opporre che il giudizio di rinvio si è chiuso con una statuizione di rito: l’improcedibilità non elide il giudicato. Le doglianze avrebbero dovuto essere proposte nei gradi processuali di cui il ricorrente ha ricevuto regolare notifica. Le difese fondate sugli effetti dell’estinzione del processo ex art. 310 c.p.c. sono dichiarate inconferenti, non ricorrendo tale ipotesi, e l’esame della prescrizione è precluso dalla declaratoria di inammissibilità. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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