Partecipazione indiretta del Comune a società in house e controllo ex art. (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 226 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 ricomprende gli atti deliberativi con cui l’amministrazione assume la qualità di socio, anche quando la scelta si inserisce in un’operazione societaria straordinaria, purché l’assunzione della qualifica di socio non sia ancora avvenuta. Il criterio discretivo è sostanziale: laddove la posizione del socio permanga immutata, come nella fusione per incorporazione, la procedura di cui all’art. 5 TUSP non è richiesta. Il parere non si estende alla verifica di merito delle scelte rimesse all’ente di governo dell’ambito, residuando in capo all’ente procedente margini di discrezionalità fortemente compressi.
Il Fatto
Il Comune di Santa Giustina ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 aprile 2024, relativa a una complessa operazione di aggregazione societaria. L’operazione, promossa dal Consiglio di Bacino “Dolomiti”, mira all’affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino della Provincia di Belluno a un unico soggetto gestore, la costituenda holding Bellunum s.r.l.
Il progetto prevede il conferimento delle quote delle società Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l. e Valpe Ambiente s.r.l. in Bellunum, previo aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione, e solo in una fase successiva la fusione per incorporazione. All’esito, il Comune deterrà la partecipazione diretta in Bellunum e quella indiretta nelle tre società controllate.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo introdotta dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha novellato l’art. 5, comma 3, TUSP. Richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo, la Corte ricorda che l’autonomia contrattuale del soggetto pubblico si articola in due fasi: una pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio, e una privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo si colloca nel passaggio tra le due.
Il punto centrale è il perimetro oggettivo della disposizione, che riguarda la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine: le operazioni societarie straordinarie, come la sottoscrizione di aumenti di capitale, la trasformazione e la fusione, sono di regola escluse. La fusione per incorporazione, in particolare, non altera sostanzialmente la posizione del socio dell’incorporante e opera in neutralità economico-finanziaria per i soci delle incorporate.
La Sezione rileva però che la fattispecie concreta non coincide con la fusione. Nella prima fase oggi all’esame, Bellunum assumerà il ruolo di holding operativa e le tre società diventeranno controllate tramite il conferimento delle quote da parte degli enti partecipanti, che per tale via acquisiscono la qualità di soci diretti di Bellunum. Gli enti già soci acquisiscono invece la partecipazione indiretta nelle tre controllate. Poiché in questa fase l’assunzione della qualifica di socio non è ancora avvenuta, sussistono i presupposti per il parere.
Quanto ai requisiti sostanziali, la Corte verifica il rispetto delle regole di competenza e motivazione di cui agli artt. 7 e 8 TUSP, l’osservanza dei vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, la sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’operazione non comporta esborsi finanziari, trattandosi di conferimenti in natura, e i piani allegati dimostrano il mantenimento degli equilibri di gruppo.
Restano in capo all’ente, osserva la Sezione, scarsi margini di discrezionalità, essendo la scelta dell’in house e dell’assetto societario rimessa al Consiglio di Bacino dalla normativa statale e regionale in materia di servizi pubblici locali a rete. La Corte conclude pertanto nel senso dell’assenza di elementi ostativi alla partecipazione indiretta e all’assunzione della qualità di socio del Comune nelle tre società.
Nota della Redazione
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